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Ordinanza

Ordinanza n. 3059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, (sezione terza), 18 maggio 2026, n. 588, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva esaminato il fumus limitatamente alla giurisdizione sugli avvisi di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia deducendo, in sostanza, l’insufficienza dell’esame cautelare, poiché il giudice di primo grado aveva motivato il fumus esclusivamente sulla dubbia sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione agli avvisi di pagamento, senza esaminare la rilevanza delle questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea del cosiddetto meccanismo a due vie previsto anche dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. La controversia riguarda il recupero di somme mediante compensazione e la possibile riconducibilità dell’applicazione del meccanismo ai nuovi rinvii pregiudiziali concernenti la disciplina nazionale sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, riformando l’ordinanza del TAR, ma esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha rilevato che la questione della compatibilità del meccanismo a due vie con il diritto unionale è complessa, attiene al merito e richiede un più ampio quadro istruttorio. Ha inoltre evidenziato la necessità di verificare se il caso concreto rientri nel perimetro dei rinvii pregiudiziali già disposti e se, nonostante la sentenza della CGUE del 22 gennaio 2026, permanga l’interesse alla pronuncia in ragione della non rigorosa sovrapponibilità delle questioni e dell’assenza di una giurisprudenza unionale consolidata. Le esigenze cautelari, riferite al recupero delle somme mediante compensazione, sono state ritenute adeguatamente tutelabili attraverso la celere fissazione dell’udienza di merito, senza disporre una sospensione sostanziale degli atti. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, esercitato contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    “accoglie l’appello cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.”

    Consente al giudice cautelare, quando la tutela può essere assicurata mediante la sollecita definizione del merito, di fissare rapidamente l’udienza di merito senza accordare una diversa misura cautelare sostanziale.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25

    Prevede, secondo quanto richiamato nell’ordinanza, il meccanismo a due vie oggetto di dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea e di rinvii pregiudiziali.

  • regolamento (UE) n. 2022/1854

    È richiamato quale parametro del quadro unionale rilevante per valutare la legittimità della disciplina nazionale sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando la questione di compatibilità della disciplina applicata con il diritto dell’Unione europea è complessa, incide sul merito e richiede un più ampio quadro istruttorio, il giudice può evitare una decisione cautelare sostanziale e assicurare la tutela mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare mediante celere fissazione del merito è idonea a fronteggiare esigenze riferite al recupero di somme mediante compensazione, quando non emerga la necessità di una sospensione immediata e la definizione della controversia richieda l’approfondimento delle questioni sostanziali e un’istruttoria più ampia.
  • La sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea non esclude necessariamente l’interesse a ulteriori rinvii pregiudiziali se le questioni sottoposte non sono rigorosamente sovrapponibili e non si è ancora formato un orientamento unionale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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