Sentenza del 08/06/2018 n. 14953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al conferimento di immobili in una società, effettuato nell'ambito di un aumento di capitale. Gli immobili erano gravati da un mutuo ipotecario di 3 milioni di euro, accollato dalla società conferitaria. I contribuenti avevano calcolato la base imponibile ai fini dell'imposta di registro detraendo dal valore venale degli immobili l'importo del mutuo. L'Agenzia delle Entrate contestava tale deduzione, sostenendo che il debito non fosse inerente agli immobili trasferiti e che, per le imposte ipotecaria e catastale, dovesse comunque rilevare il valore lordo degli immobili. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto la deducibilità del mutuo ai fini dell'imposta di registro, escludendola invece ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito le questioni relative alla deducibilità del mutuo. I contribuenti hanno aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, versando Euro 489.129,02. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la correttezza del pagamento e ha aderito alla richiesta di estinzione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50
La norma è stata invocata per determinare la base imponibile dell'imposta di registro relativa ai conferimenti. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittima, ai fini dell'imposta di registro, la deduzione dal valore degli immobili delle passività accollate alla società conferitaria.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51
Le disposizioni sono state richiamate per sostenere che, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, la base imponibile dovesse essere riferita al valore venale lordo degli immobili, senza deduzione delle passività ipotecarie.
Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 618
La disposizione disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, comunemente indicata come rottamazione dei ruoli. La sua applicazione, accompagnata dal pagamento riconosciuto come corretto dall'Amministrazione finanziaria, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e versa quanto dovuto secondo la procedura, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, senza necessità di decidere le questioni sostanziali controverse.
- L'adesione alla definizione agevolata non equivale necessariamente a una decisione nel merito sulla legittimità dell'atto impositivo: in questo caso la Corte non ha stabilito in via definitiva se il mutuo fosse deducibile.
- Ai fini dell'imposta di registro, la deducibilità delle passività accollate in occasione del conferimento deve essere valutata alla luce della disciplina dell'art. 50 del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'inerenza del debito al bene trasferito.
- Per le imposte ipotecaria e catastale può trovare applicazione una base imponibile fondata sul valore venale lordo dell'immobile, senza automatica deduzione dei mutui o delle altre passività gravanti sul bene.
- La cessazione della materia del contendere può comportare la compensazione integrale delle spese, soprattutto quando entrambe le parti concordano sull'estinzione e il giudizio viene definito mediante una procedura agevolata.
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