Sentenza n. 9289/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - dell'articolo 3 rubricato “Limiti dimensionali degli atti processuali” del Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110 recante il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.” nella parte in cui, alla luce dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevede la possibilità per il giudicante di sanzionare il mancato rispetto dei limiti dimensionali dell'atto processuale; - dell'articolo 6 rubricato “Tecniche redazionali” del Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110 recante il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.” nella parte in cui, alla luce dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevede la possibilità per il giudicante di sanzionare il mancato rispetto dei limiti dimensionali dell'atto processuale; - dell'articolo 7 rubricato “Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice” del Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110 recante il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.” nella parte in cui ha omesso applicare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 3 ai provvedimenti del Giudice; - di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali ancorchè non noti al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: articoli 3, 6 e 7 del decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, relativi ai limiti dimensionali e alle tecniche redazionali degli atti processuali civili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le disposizioni regolamentari nella parte in cui consentono al giudice di valutare il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali ai fini della liquidazione delle spese e nella parte in cui non estendono ai provvedimenti giudiziari i medesimi limiti dimensionali previsti per gli atti delle parti. Ha dedotto la lesione del diritto di difesa, sostenendo che la sinteticità quantitativa potrebbe costringere il difensore a omettere deduzioni rilevanti, nonché l'illegittimità della valutazione del mancato rispetto dei limiti ai fini delle spese di lite. Ha inoltre prospettato una disparità di trattamento tra giudice e avvocato, in violazione dell'art. 3 Cost., e il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., lamentando l'irragionevolezza del potere riconosciuto al giudice in materia di spese. Le amministrazioni costituite hanno eccepito carenza di legittimazione passiva e inammissibilità del ricorso, oltre a dedurne l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo superfluo esaminare le eccezioni preliminari. Ha affermato che il decreto ministeriale attua la legge delega n. 206/2021, il d.lgs. n. 149/2022, l'art. 121 c.p.c. e l'art. 46 disp. att. c.p.c., perseguendo chiarezza, sinteticità, efficienza e ragionevole durata del processo. Il mancato rispetto dei limiti dimensionali non determina invalidità o inammissibilità dell'atto e i limiti possono essere superati quando la controversia presenti particolare complessità, purché il difensore ne esponga sinteticamente le ragioni. Non è ravvisabile una lesione del diritto di difesa, poiché brevità e chiarezza agevolano la comprensione delle tesi difensive e l'art. 5 del regolamento consente deroghe motivate. È infondata anche la censura di disparità tra giudice e avvocato, poiché le rispettive posizioni sono ontologicamente diverse; inoltre, anche i provvedimenti giudiziari sono soggetti a una tendenziale esigenza di sinteticità. La valutazione del mancato rispetto dei limiti ai fini delle spese non attribuisce al giudice una discrezionalità assoluta: la liquidazione resta soggetta ai parametri ordinari e alle regole codicistiche, mentre il mancato rispetto costituisce un ulteriore criterio ragionevole e la decisione sulle spese è impugnabile secondo i rimedi ordinari. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 17, lettere d) ed e), l. 206/2021
snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali
La disposizione è indicata quale criterio di delega per l'introduzione nel processo civile dei principi di chiarezza e sinteticità.
art. 121 c.p.c.
Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
La norma codifica i principi di chiarezza e sinteticità di tutti gli atti del processo.
art. 46 disp. att. c.p.c.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Il mancato rispetto dei limiti non produce invalidità o inammissibilità, ma può costituire un criterio concorrente nella decisione sulle spese, nel rispetto dei parametri ordinari e delle regole processuali generali.
art. 5 d.m. 7 agosto 2023, n. 110
eventuale superamento dei limiti dimensionali in caso di particolare complessità
Consente al difensore di superare i limiti dimensionali quando la complessità della controversia, la tipologia, il valore, il numero delle parti o la natura degli interessi lo rendano necessario, previa indicazione sintetica delle ragioni.
art. 3 d.m. 7 agosto 2023, n. 110
Limiti dimensionali degli atti processuali
Stabilisce limiti dimensionali per gli atti processuali civili, senza trasformarne il superamento in causa di invalidità o inammissibilità.
art. 6 d.m. 7 agosto 2023, n. 110
Prevede tecniche redazionali finalizzate a chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
art. 7 d.m. 7 agosto 2023, n. 110
Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice
La mancata previsione di limiti dimensionali identici a quelli degli atti difensivi non determina disparità di trattamento, data la diversa funzione del difensore e del giudice.
art. 3, comma 9, d.lgs. 149/2022
eventuale modifica dell'art. 121 c.p.c.
È indicato quale fonte della modifica dell'art. 121 c.p.c. e dell'introduzione espressa dei principi di chiarezza e sinteticità nel processo civile.
art. 4, comma 3, lettera b), d.lgs. 149/2022
eventuale modifica dell'art. 46 disp. att. c.p.c.
È indicato quale fonte della modifica dell'art. 46 disp. att. c.p.c., che attribuisce al Ministro il potere di definire schemi, criteri e limiti degli atti processuali.
art. 3 Cost.
eventuale principio di eguaglianza
Il TAR esclude che la diversa disciplina dei limiti per atti difensivi e provvedimenti giudiziari violi il principio di eguaglianza.
art. 24 Cost.
eventuale diritto di difesa
Il TAR esclude che i limiti dimensionali, derogabili nei casi complessi, comprimano il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
principio di ragionevole durata del processo
La sinteticità degli atti è ritenuta funzionale alla ragionevole durata del processo e al giusto processo.
Massime di principio
- Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è un principio generale del diritto processuale, funzionale alla ragionevole durata del processo, alla leale collaborazione tra i soggetti processuali e alla migliore comprensione delle difese da parte del giudice.
- Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali non determina, di per sé, invalidità o inammissibilità dell'atto quando la disciplina applicabile preveda che tale violazione possa essere valutata soltanto ai fini della decisione sulle spese.
- I limiti dimensionali degli atti processuali possono essere superati quando la tipologia, il valore, la complessità della controversia, il numero delle parti o la natura degli interessi coinvolti lo rendano necessario; il difensore deve indicare sinteticamente le ragioni del superamento.
- La valutazione del mancato rispetto dei limiti dimensionali ai fini delle spese non attribuisce al giudice una discrezionalità assoluta: la liquidazione deve comunque rispettare i parametri ordinari dei compensi e le regole generali del processo, e resta soggetta ai rimedi impugnatori ordinari.
- La mancata sottoposizione dei provvedimenti giudiziari agli stessi limiti dimensionali previsti per gli atti difensivi non viola il principio di eguaglianza, poiché difensore e giudice esercitano funzioni processuali ontologicamente diverse; anche i provvedimenti giudiziari sono comunque orientati a una progressiva sinteticità.
- La previsione che consente di considerare il mancato rispetto dei limiti dimensionali nella regolazione delle spese è ragionevole e compatibile con il diritto di difesa quando non comporti l'invalidità dell'atto e ammetta deroghe motivate per le controversie particolarmente complesse.
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