Cassazione Civile, Ordinanza n. 08069/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di fermo amministrativo relativi a un’autovettura di proprietà del ricorrente, emessi per crediti vantati da una Regione e da due Comuni, riferiti rispettivamente a tasse automobilistiche e a contravvenzioni stradali. Il ricorrente deduceva che gran parte dei crediti si fosse estinta per prescrizione, oltre che per effetto di una sentenza della commissione tributaria regionale e di uno sgravio regionale, chiedendo l’annullamento dei fermi e il risarcimento dei danni per l’impossibilità di usare il veicolo. In primo grado il giudice di pace aveva declinato la giurisdizione per i crediti tributari regionali, dichiarato cessata la materia del contendere per un credito comunale e rigettato il resto. In appello il ricorrente contestava: 1) la declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che, dopo la notifica della cartella, i fatti estintivi sopravvenuti sarebbero devoluti al giudice ordinario; 2) l’omessa pronuncia sull’illegittimità dei fermi per crediti estinti o annullati; 3) l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da illegittimo fermo; 4) il vizio motivazionale sulla pretesa risarcitoria contro il concessionario; 5) l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da illecito trattamento dei dati personali per una produzione documentale asseritamente illegittima; 6) l’erronea condanna alle spese in favore di un ente rispetto al quale non vi era stata soccombenza.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario perché, trattandosi di fermo amministrativo fondato su crediti tributari, la giurisdizione appartiene al giudice tributario per tutte le questioni relative alla pretesa tributaria fino agli atti esecutivi in senso proprio; il fermo è invece atto cautelare-coercitivo impugnabile davanti al giudice tributario se fondato su crediti tributari. La Corte accoglie invece i motivi dal secondo al quinto, rilevando che il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello relativi alle domande risarcitorie già rigettate o dichiarate inammissibili in primo grado. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice di secondo grado, affinché decida sui motivi di appello non esaminati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il sesto motivo, relativo alle spese di appello, resta assorbito.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che consente la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 1 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 5 e 37 c.p.c. per la questione di giurisdizione.
art. 5 c.p.c.
La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della domanda, ma la Corte lo richiama nel quadro del motivo sulla giurisdizione.
art. 37 c.p.c.
Richiamato per il rilievo del difetto di giurisdizione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per l’omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle domande risarcitorie.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione/omessa pronuncia.
art. 342 c.p.c.
Richiamato con riguardo ai motivi di appello e alla specificità delle censure non esaminate.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione in tema di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per vizio motivazionale su un fatto decisivo.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito.
art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il fermo di beni mobili registrati come misura cautelare-coercitiva finalizzata alla riscossione.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati"
La Corte interpreta la norma nel senso che la giurisdizione tributaria si estende a ogni questione sull’an e sul quantum del tributo, arrestandosi solo di fronte agli atti dell’esecuzione forzata tributaria in senso proprio.
art. 19, comma 1, lett. e-ter, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’inclusione del fermo tra gli atti impugnabili indica la volontà di attrarre la controversia nella giurisdizione tributaria quando il fermo riguarda crediti tributari.
art. 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato per il preavviso di fermo e per la procedura di iscrizione del fermo amministrativo.
art. 49 e segg. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Sono richiamati nel principio sul discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in materia di attuazione della pretesa tributaria.
art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come emendato dalla Corte costituzionale n. 114/2018, delimita la sfera delle opposizioni esecutive e il riparto di giurisdizione.
art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È ripetutamente menzionato come fonte del fermo amministrativo.
Massime di principio
- Quando il fermo amministrativo è fondato su crediti tributari, la giurisdizione si determina in base alla natura del credito sottostante: le controversie sull’an e sul quantum del tributo e sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa restano devolute al giudice tributario fino alla fase dell’esecuzione forzata in senso proprio.
- Il fermo di beni mobili registrati non è qualificabile come espropriazione forzata né come sua mera alternativa, ma come atto cautelare-coercitivo; la sua impugnazione assume natura di accertamento negativo della pretesa che lo sorregge.
- L’omessa pronuncia su motivi di appello specificamente formulati, specie quando riguardano domande risarcitorie già decise in primo grado, integra vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
- La disciplina del riparto di giurisdizione in materia tributaria richiede una lettura coordinata delle norme sulla giurisdizione tributaria e su quelle dell’esecuzione esattoriale, valorizzando la natura della pretesa e del segmento procedimentale concretamente impugnato.
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