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Sentenza

Sentenza n. 1407/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di un concorso pubblico per l’assunzione di personale dell’area collaboratori, inclusi la non ammissione alla prova orale, gli atti di valutazione della prova scritta, gli atti relativi alla prova orale e la graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’elenco degli ammessi alla prova orale, il bando, gli atti della commissione, gli esiti della prova orale e la graduatoria finale, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica mediante inserimento tra i vincitori o l’adozione di misure equivalenti. Ha dedotto: l’inintellegibilità delle valutazioni della prova scritta per omessa predeterminazione di una griglia e di criteri sufficientemente dettagliati; l’illegittimità della valutazione del proprio elaborato, ritenuto invece adeguato rispetto alla traccia e comparativamente migliore rispetto a quelli di altri candidati; la mancata predeterminazione dei criteri della prova orale; l’assenza di un termine dilatorio tra l’ammissione con riserva e lo svolgimento dell’orale; la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nelle modalità di estrazione delle domande orali, collocate in buste sul tavolo della commissione anziché in un’urna chiusa e sigillata; l’illegittima composizione della commissione, in ragione del titolo di studio e del profilo professionale di alcuni componenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione della commissione, affermando che il requisito della comprovata esperienza dei commissari non impone la titolarità dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati. Ha quindi ritenuto adeguati il profilo della componente responsabile del settore selezione e contratti e quello dell’esperta di psicologia del lavoro e delle organizzazioni incaricata della valutazione attitudinale e motivazionale. Quanto ai criteri della prova scritta, il Tribunale ha interpretato l’art. 12 d.P.R. 487/1994 nel senso che la commissione può precisare i criteri anche dopo lo svolgimento della prova, purché ciò avvenga prima della concreta valutazione degli elaborati e in un momento non influenzato dalla conoscenza degli esiti o dei concorrenti da favorire. Nel caso concreto, i criteri generali erano stati fissati nella prima seduta e i subcriteri, con relativa ponderazione e formula matematica, prima dell’accesso agli elaborati; inoltre, ogni prova era stata valutata secondo tali subcriteri. Il TAR ha escluso che fosse necessaria una specifica griglia di valutazione o la verbalizzazione delle singole valutazioni dei commissari, ritenendo il voto numerico sufficientemente motivato e traducibile nei criteri previamente stabiliti. Ha poi respinto la censura relativa alla valutazione dell’elaborato, rilevando che essa investiva una valutazione qualitativa riconducibile alla discrezionalità tecnica della commissione e che il ricorrente si limitava a contrapporre la propria autovalutazione a quella dell’organo giudicatore, senza dimostrare errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza. Le ulteriori censure relative alla prova orale sono state dichiarate assorbite, poiché il ricorrente vi aveva partecipato solo in via cautelare e l’eventuale illegittimità di tale fase non avrebbe modificato la sua posizione, una volta esclusa l’illegittimità della non ammissione originaria alla prova orale. La domanda risarcitoria in forma specifica è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001

    Il requisito della comprovata esperienza dei componenti delle commissioni di concorso non richiede che essi siano titolari dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove

    La disposizione è interpretata nel senso che i criteri e i subcriteri possono essere determinati anche dopo lo svolgimento della prova, purché prima della concreta valutazione degli elaborati e in un momento tale da escludere il sospetto di favoritismi o discriminazioni.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica, diretta all’inserimento del candidato nella graduatoria dei vincitori o all’adozione di misure equivalenti, è stata respinta in conseguenza del rigetto delle censure di illegittimità degli atti concorsuali.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, i criteri e i subcriteri di valutazione possono essere precisati dopo lo svolgimento della prova, purché siano formalizzati prima della concreta correzione degli elaborati e quando la commissione non sia ancora in condizione di orientare la valutazione in favore o in danno di concorrenti individuati.
  • La mancata predisposizione di una specifica griglia di valutazione non determina di per sé l’illegittimità della procedura concorsuale quando il voto numerico sia riferibile a criteri previamente stabiliti e consenta, mediante tali criteri, di ricostruire le ragioni della valutazione; non è inoltre necessario verbalizzare le singole valutazioni espresse da ciascun commissario se tale adempimento non è previsto dalla disciplina applicabile.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla correzione delle prove concorsuali, quale espressione di discrezionalità tecnica, è circoscritto alla verifica di errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza; non è consentito sostituire alla valutazione della commissione la diversa autovalutazione del candidato.
  • La comprovata esperienza richiesta ai componenti di una commissione di concorso non esige la titolarità dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza professionale specifica e idonea a valutare le prove o il profilo attitudinale dei candidati.
  • Le censure relative a una fase successiva della procedura concorsuale possono essere assorbite quando il candidato vi abbia partecipato soltanto con riserva e il giudice abbia escluso l’illegittimità della precedente fase di esclusione, poiché l’eventuale annullamento degli atti successivi non potrebbe modificare la sua posizione nella procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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