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Ordinanza

Ordinanza n. 3105/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi tra le parti sulla sentenza resa dal TAR Campania di Napoli, Sez. I, n. 2806/2023, pubblicata in data 8/5/2023, notificata - anche in forma esecutiva - alla Regione Campania e all'Asl di Benevento in data 15.5.2023 e da queste non impugnata, con la quale sono stati riuniti e accolti i ricorsi promossi da Unilab Sannio s.c. a r.l., distinti con R.G. n. 2164/2021 e R.G. n. 2594/2022 e, per l'effetto, è stata tra le altre cose annullata l'impugnata determinazione assunta in data 18.3.2022 dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, prot. n. PG/2022/0149416, recante all'oggetto “ottemperanza sentenza n. 20/2022 Tar Campania, Sezione Prima”, che aveva dichiarato non accoglibile “l'istanza promossa dall'Unilab Sannio S.c.a.r.l. relativa all'accreditamento degli ulteriori settori specializzati (A3 ematologia, A4 virologia, A5 citoistopatologia, A6 genetica) per l'erogazione delle prestazioni in essi settori incluse”; per la condanna della Regione Campania e dell'Asl di Benevento al pagamento in favore della ricorrente delle somme di danaro che le sono dovute a titolo di refusione del contributo unificato, per i due ricorsi promossi innanzi a codesto TAR e distinti con R.G. n. 2164/2021 - integrato da motivi aggiunti - e R.G. n. 2594/2022, riuniti e decisi congiuntamente dalla ottemperanda sentenza n. 2806/2023, che ha sancito la loro soccombenza, oltre che degli ulteriori importi maturati su queste somme a titolo di rivalutazione e interessi di legali e di mora.

Giustizia amministrativa202304273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: In sede di ottemperanza, mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di accreditamento istituzionale definitivo per i settori specializzati A3, A4, A5 e A6 e condanna al pagamento delle somme dovute per la refusione dei contributi unificati, oltre rivalutazione e interessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2806/2023, non impugnata, che aveva annullato la determinazione regionale recante il diniego dell'accreditamento degli ulteriori settori specializzati A3 ematologia, A4 virologia, A5 citoistopatologia e A6 genetica, nonché per ottenere il pagamento del contributo unificato relativo ai precedenti giudizi, con rivalutazione e interessi. Con la precedente sentenza n. 1494/2024 il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando alla Regione l'esecuzione del giudicato e nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta. Il Commissario, delegato dal Prefetto di Benevento, ha riferito di avere concluso l'incarico mediante la pubblicazione della presa d'atto del decreto relativo all'accreditamento istituzionale definitivo dei settori A3, A4, A5 e A6. La questione residua esaminata nell'ordinanza riguarda la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta, che ha chiesto la determinazione dell'onorario secondo il criterio delle vacazioni, parametrato alla durata e alle attività dell'incarico.

La decisione

Il TAR prende atto che il Commissario ad acta ha compiutamente adempiuto all'incarico, come confermato in udienza dalla difesa della ricorrente. Quanto al compenso, ritiene conforme alla tipologia dell'incarico la richiesta di liquidazione secondo il criterio delle vacazioni, poiché il Commissario è un funzionario dell'Ufficio Territoriale del Governo, non sono applicabili tariffe professionali e la causa è di valore indeterminato o indeterminabile, sicché non è applicabile neppure il criterio percentuale. Tuttavia, il giudice rileva che non è ancora possibile procedere alla liquidazione in assenza dell'indicazione puntuale del tempo impiegato e delle attività svolte. Dispone quindi che il Commissario depositi entro il 15 giugno 2026 una notula contenente il numero delle vacazioni, calcolate considerando ciascuna vacazione come due ore di lavoro, e il dettaglio delle attività compiute. Il giudizio viene rinviato alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026 per il prosieguo. L'ordinanza non definisce ancora la liquidazione del compenso né regola definitivamente la domanda principale di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 49 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico; gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

    Il Commissario ad acta, quale ausiliario del magistrato, ha diritto al compenso e al rimborso delle spese secondo le modalità previste dalla disciplina degli ausiliari.

  • art. 50 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle; le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario.

    La liquidazione deve avvenire applicando il criterio previsto dalle tabelle ministeriali, individuato in relazione alla natura dell'incarico.

  • art. 1 Allegato al D.M. Giustizia 30 maggio 2002

    Quando ... non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale, gli onorari [sono] determinati ... in base alle vacazioni.

    Il criterio delle vacazioni opera in via residuale quando non sia applicabile né una tariffa professionale né il criterio percentuale.

  • art. 1, comma 1, D.M. Giustizia 30 maggio 2002

    Nella misura di euro 14,68 per ogni vacazione.

    Il compenso deve essere parametrato al numero delle vacazioni, ciascuna corrispondente a due ore di lavoro, secondo l'importo indicato dal decreto.

  • art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319

    La disciplina degli onorari a vacazione costituisce il riferimento normativo per la determinazione del compenso degli ausiliari.

  • sentenza Corte costituzionale n. 16 del 2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

    La liquidazione deve rispettare il principio di parità dell'importo delle vacazioni successive alla prima rispetto alla prima vacazione.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

    La disposizione è richiamata quale base del diritto del Commissario ad acta alla liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Quando il Commissario ad acta è un funzionario pubblico e l'incarico ha valore indeterminato o indeterminabile, non sono applicabili le tariffe professionali né, in assenza di un parametro oggettivo, il criterio percentuale; il compenso può essere determinato secondo il criterio residuale delle vacazioni.
  • La liquidazione del compenso a vacazione richiede una notula analitica che indichi il numero delle vacazioni, il tempo effettivamente impiegato e le attività svolte, poiché ciascuna vacazione corrisponde a due ore di lavoro.
  • Il compenso del Commissario ad acta deve essere commisurato alle attività concretamente espletate e al tempo impiegato, non alla mera durata cronologica dell'incarico tra insediamento e deposito della relazione finale.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2025, le vacazioni successive alla prima non possono essere liquidate con un onorario inferiore rispetto a quello previsto per la prima vacazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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