Cassazione Penale, Sentenza n. 4789/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il delitto di riciclaggio sostenendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e contestando la mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato. Denunciava, inoltre, violazione di legge e omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello aveva ritenuto le sue dichiarazioni autoaccusatorie generiche e tardive, nonostante l'ammissione di aver sostituito la targa del motociclo (elemento decisivo per il riciclaggio) e l'indicazione del luogo del furto (via Gioberti). La difesa sosteneva invece l'attendibilità della confessione e che la tardività e la presenza degli atti processuali non potevano da sole escluderne la veridicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello sulla non attendibilità della confessione riguardo al furto, rilevando che la difesa aveva spiegato adeguatamente la precisione della indicazione del luogo (via Gioberti) e che la tardività della confessione nel dibattimento non è, di per sé, motivo sufficiente per dichiararne l'inattendibilità. Ha inoltre ricordato il principio di scindibilità delle dichiarazioni confessorie (possibile accogliere parte e respingere altra parte solo con motivazione adeguata) e l'onere del giudice di verificare la fondatezza di giustificazioni non implausibili del possesso della cosa. Tuttavia la Corte ha riqualificato il fatto in furto aggravato (art. 625 n.7 c.p.) e, constatando che il furto risale al novembre 2013, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 161 c.p. (quindi la condanna per riciclaggio è venuta meno per prescrizione del reato di furto).
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
La sentenza segnala che il Tribunale aveva riconosciuto a favore dell'imputato l'attenuante di cui a tale disposizione; non è stata però centrale nella decisione della Cassazione, che ha annullato per prescrizione dopo la riqualificazione del fatto.
art. 625 n. 7 cod. pen.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il fatto andava qualificato come furto aggravato ai sensi di questa norma (aggravante connessa all'esposizione alla pubblica fede), consentendo la riqualificazione del reato originariamente ritenuto riciclaggio.
art. 161 cod. pen.
La Corte ha applicato questa norma per constatare che, dalla data del furto (novembre 2013), erano decorso i termini massimi di prescrizione; di conseguenza la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- La confessione resa dall'imputato può essere valutata in modo parziale (scindibilità): il giudice può ritenere attendibile una parte e disattenderne un'altra, ma tale scelta richiede motivazione adeguata e puntuale.
- La tardività della confessione (es. resa in dibattimento) non determina automaticamente inattendibilità: va valutata nel contesto, tenendo conto della plausibilità materiale delle dichiarazioni e delle circostanze concrete.
- Quando l'imputato fornisce una giustificazione non implausibile del possesso della cosa provento (es. prestito, consegna, ecc.), incombe sul giudice l'onere di verificarne concretamente la fondatezza e di acquisire prove dell'estraneità al delitto presupposto; la semplice indifferenza non è sufficiente.
- La sostituzione di segni identificativi (es. targa) è elemento indiziario rilevante che può sostenere l'accusa di riciclaggio, ma la valutazione probatoria deve essere esplicitata dal giudice rispetto all'elemento soggettivo.
- È possibile la riqualificazione del fatto (es. da riciclaggio a furto o viceversa) purché dagli atti emergano gli elementi essenziali che consentono all'imputato di difendersi; la riqualificazione non viola il principio di corrispondenza quando l'imputazione originaria consente la difesa sul fatto riqualificato.
- Se la riqualificazione porta a un reato soggetto a prescrizione già maturata, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, ponendo fine al giudizio sulla base della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →