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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/12/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Catania che aveva rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà) relative a pena in esecuzione determinata il 12/10/2020. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sostenendo, primo, che il Tribunale avrebbe fatto conto di una condanna per il reato associativo di cui all'art. 74 TU stupefacenti mentre egli sarebbe stato assolto da quel capo; secondo, che la rilevanza attribuita al porto d'armi non sarebbe stata adeguatamente motivata (si tratterebbe dell'art. 4 legge n. 110/1975) e che ciò non sarebbe stato valutato correttamente in ordine alla prognosi di reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: difetto di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione/allegazione della decisione di assoluzione (GIP 19/01/2017 e Corte d'Appello Catania 04/07/2019 divenuta irrevocabile il 22/09/2020), sicché la Corte non poteva essere costretta a una lettura integrale degli atti; inoltre, anche a prescindere dalla contestata assoluzione, risultava una condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 73 TU stupefacenti (pena definitiva di 4 anni e 18.000 euro), circostanza non contestata nel ricorso e sufficiente, in via autonoma, a giustificare il rigetto delle misure alternative. Quanto al porto d'armi, la Corte ha ritenuto che la commissione, accertata e recente (2017), integri un elemento negativo rilevante nella valutazione prognostica del reinserimento e giustifichi il diniego delle misure alternative. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1-bis Ordinamento Penitenziario

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare; la Corte ne ricorda il limite relativo alla pena residua superiore a due anni quale ostacolo alla concessione della misura.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (TU stupefacenti)

    Condanna irrevocabile per reati connessi agli stupefacenti ritenuta elemento autonomo e rilevante, idoneo a legittimare il diniego delle misure alternative per la pericolosità sociale e la prognosi negativa.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (TU stupefacenti)

    Riferito in relazione alla contestata condanna associativa: la Corte ha osservato che l'eventuale assoluzione su tale capo non è stata documentata nel ricorso con gli atti necessari e quindi non può essere valutata dalla Cassazione ai fini del gravame.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Rilevata come norma relativa al porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere; la Corte l'ha considerata come circostanza recente e negativa che incide sul giudizio prognostico di reinserimento e sulla concessione delle misure alternative.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata in tema di vizio di motivazione denunciabile in Cassazione; la Corte richiama la necessità di indicare gli "altri atti del processo" per rendere il motivo autosufficiente.

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.

    Richiamate in relazione alle conseguenze del mancato rispetto del principio di autosufficienza: se il ricorso obbliga la Corte a una lettura integrale degli atti, ciò può comportare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: se si deduce un vizio basato su atti di merito (es. sentenze di assoluzione o riforma), tali atti devono essere individuati e accessibili senza costringere la Corte a leggere integralmente il fascicolo; altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se l'ordinanza impugnata si fonda su più autonome e sufficienti "rationes decidendi", il ricorso che censuri soltanto una di esse è aspecifico e può risultare inammissibile; è necessario contestare tutte le basi decisive della pronuncia o dimostrare la loro interdipendenza.
  • Il giudizio del Tribunale di Sorveglianza sulle misure alternative è ampiamente discrezionale e prognostico: il giudice deve motivare con riferimento alla personalità del condannato, ai precedenti e ai comportamenti successivi; condotte recenti negative o condanne irrevocabili per reati gravi costituiscono ostacolo significativo alla concessione delle misure.
  • La commissione di reati anche contravvenzionali collegati alla pericolosità (es. porto d'armi) può avere rilievo autonomo e negativo nella valutazione del reinserimento sociale e nella concessione di misure alternative, specie se avvenuta in epoca recente rispetto alla richiesta.
  • La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter è preclusa quando la pena residua supera il limite previsto dalla norma (ad es. superiore a due anni), salvo che non sussistano motivazioni che giustifichino un diverso trattamento.

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