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Sentenza

Sentenza n. 7231/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: - del decreto di rifiuto del titolo di viaggio, emesso dalla Questura di Roma il -OMISSIS- e notificato al ricorrente in pari data; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi non conosciuti;

Giustizia amministrativa202300300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di rifiuto del titolo di viaggio per titolare di protezione sussidiaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del titolo di viaggio previsto dall'art. 24 d.lgs. 251/2007, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, d.lgs. 251/2007 e 25 della direttiva 2004/83/CE, nonché eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le fondate ragioni che impediscono di chiedere il passaporto alle autorità consolari non riguardano soltanto situazioni di pericolo connesse al contatto con il Paese d'origine, ma anche l'impossibilità materiale derivante da ostacoli burocratici. Nel caso concreto, il consolato avrebbe subordinato il rilascio del passaporto alla presentazione della carta d'identità nazionale, ottenibile a sua volta soltanto mediante un certificato di nascita che il ricorrente non possedeva e che avrebbe potuto procurarsi solo rientrando nel Paese d'origine, rientro incompatibile con il suo status di beneficiario della protezione sussidiaria. In sede cautelare il TAR aveva rilevato un difetto di istruttoria e motivazione sulla possibilità di ottenere il certificato di nascita. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Questura ha tuttavia adottato un nuovo decreto, confermativo del diniego originario, sostenendo che la carenza documentale fosse superabile tramite ordinari canali di comunicazione e assistenza, senza la presenza dell'interessato nel Paese d'origine. Tale provvedimento confermativo non è stato impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La Questura, dopo l'ordinanza cautelare, aveva confermato il diniego originariamente impugnato mediante un nuovo provvedimento adottato in sede di riesame. Poiché il provvedimento confermativo non era stato impugnato e non era stata proposta alcuna domanda risarcitoria, l'eventuale annullamento del primo diniego non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa alla riconducibilità degli ostacoli burocratici all'impossibilità di chiedere il passaporto prevista dall'art. 24 d.lgs. 251/2007. Le spese di lite sono state integralmente compensate. È stato inoltre confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 251/2007

    La disposizione disciplina il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria quando sussistano fondate ragioni che non consentano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. La sentenza non decide nel merito l'interpretazione della disposizione, richiamando soltanto il precedente orientamento considerato in sede cautelare.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, la parte non possa conseguire alcuna utilità concreta dall'accoglimento della domanda.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di un remand disposto dal giudice amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento confermativo di quello originariamente impugnato e tale nuovo atto non viene impugnato, il ricorso contro il provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se dall'eventuale annullamento del primo atto non deriva più alcuna utilità concreta e non è stata proposta domanda risarcitoria.
  • La sopravvenuta adozione di un atto confermativo in sede di riesame non consente al giudice di esaminare il merito del provvedimento originario quando il nuovo atto, autonomamente lesivo, non sia stato impugnato.
  • La permanenza dell'interesse alla decisione deve essere valutata in termini di utilità concreta e attuale: in assenza di impugnazione dell'atto successivo e di domanda risarcitoria, l'annullamento dell'atto precedente non produce un risultato utile per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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