Ordinanza n. 112/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - Assemblea Ata n. 1 del 30 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Adempimenti previsti dal Piano d'Ambito - impianto di trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili: individuazione del sito e realizzazione” immediatamente esecutiva e pubblicata in pari data presso l'Albo pretorio On line.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assemblea ATA n. 1 del 30 gennaio 2024, concernente l'individuazione del sito e la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per l'annullamento della deliberazione dell'Assemblea ATA n. 1 del 30 gennaio 2024, avente a oggetto gli adempimenti previsti dal Piano d'Ambito relativi all'individuazione del sito e alla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle amministrazioni intimate una dettagliata relazione sulla vicenda e ogni altro atto o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili ai principi di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando alle amministrazioni intimate il deposito, al più presto possibile, di una dettagliata relazione sulla vicenda controversa nonché degli ulteriori atti e documenti ritenuti utili. La causa resta quindi pendente per la successiva decisione; il testo non indica un termine specifico per il deposito né disciplina le spese.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 1 c.p.a., in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale base normativa per ordinare alle amministrazioni il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e di ogni altro atto o documento utile ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la definizione sollecita ed effettiva della controversia richiede l'acquisizione di elementi conoscitivi non sufficientemente disponibili, il giudice può disporre il deposito di una relazione dettagliata dell'amministrazione e degli atti o documenti utili alla decisione.
- L'ordine istruttorio rivolto all'amministrazione non definisce la domanda principale, ma mantiene pendente il giudizio sino alla disponibilità degli elementi necessari per la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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