Corte di giustizia, Ordinanza C-305/25
Order of the Court of 28 October 2025. — eBilet Polska sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-305/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha negato che l’impugnazione di eBilet Polska contro la sentenza del Tribunale potesse essere esaminata nel merito, perché la domanda non provava che il caso ponesse una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Le censure riguardavano principalmente la distintività del segno eBilet e il richiamo a precedenti registrazioni dello stesso ricorrente, ma erano ritenute insufficientemente articolate ai fini dell’articolo 58a dello Statuto. Il ricorso è quindi stato dichiarato non ammesso e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea: mancata autorizzazione all’esame dell’impugnazione per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per impugnazione proponesse, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, tale da giustificare l’autorizzazione all’esame; in particolare, se le censure sulla mancanza di distintività del segno eBilet, sulla valutazione dei suoi elementi grafici e sul richiamo a precedenti registrazioni favorevoli allo stesso richiedente fossero sufficientemente argomentate e idonee a sollevare una questione di principio.
Principio di diritto
Il ricorso per impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammesso all’esame se la domanda di autorizzazione non dimostra in modo chiaro e dettagliato che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera denuncia di errori di diritto, la contestazione di valutazioni di fatto sulla distintività del marchio o l’enunciazione astratta di un’"importante questione giuridica" non sono sufficienti. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte respinge la domanda e il ricorrente sopporta le proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 6 TUE
- Articoli 20, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’impugnazione
La pronuncia riguarda un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se le impugnazioni possano essere esaminate, in un contenzioso relativo alla registrazione del segno figurativo eBilet come marchio dell’Unione europea. La Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione, ma verifica soltanto se il ricorso soddisfi i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto.
Fatti e procedimento principale
eBilet Polska sp. z o.o. aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2024, relativa alla domanda di registrazione del segno figurativo eBilet come marchio UE. Il Tribunale, con sentenza del 26 febbraio 2025, aveva respinto il ricorso di annullamento e riforma. Contro tale sentenza, la società ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto:
- dall’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
Sul piano sostanziale, i motivi dell’impugnazione si riferivano anche all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al marchio dell’Unione europea. La ricorrente invocava inoltre principi e diritti sanciti dall’articolo 6 TUE e dagli articoli 20, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Motivi dedotti dalla ricorrente
A sostegno della domanda di ammissione dell’impugnazione, eBilet Polska articolava tre motivi principali:
- il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, ritenendo che la lettera "e" del segno rinviasse a beni o servizi di natura elettronica;
- il Tribunale avrebbe trascurato alcune caratteristiche grafiche del segno eBilet, come la grafia combinata, la diversa dimensione delle lettere e la scelta cromatica e tipografica, che avrebbero conferito al segno un minimo carattere distintivo;
- il Tribunale e l’EUIPO avrebbero violato i principi di certezza del diritto, buona amministrazione, parità di trattamento e uniformità delle decisioni, non spiegando i presunti "specific errors" che avrebbero viziato decisioni anteriori favorevoli su marchi identici o simili della stessa società.
La ricorrente sosteneva che il caso sollevasse una questione importante su come trattare una nuova domanda di marchio UE identica o simile a domande precedenti già accolte dall’EUIPO.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che i quesiti posti dall’impugnazione siano significativi per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di ricorso;
- la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- la ragione per cui tale questione è significativa ai fini del filtro di ammissibilità.
La Corte precisa inoltre che, se un motivo mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale, esso non può fondare l’ammissione dell’impugnazione.
Nel caso concreto:
- le doglianze sulla presunta erronea interpretazione della distintività del segno eBilet non spiegavano in che modo gli errori denunciati, anche se accertati, avessero una portata tale da incidere sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- tali censure tendevano inoltre a contestare una valutazione fattuale del Tribunale sulla distintività del marchio, profilo che non può, di per sé, giustificare l’ammissione;
- quanto al richiamo alle precedenti registrazioni favorevoli, la ricorrente enunciava una questione generale, ma non illustrava le ragioni specifiche per cui essa sarebbe significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di autorizzazione non dimostra l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa all’esame.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte, la Corte decide che eBilet Polska sopporterà le proprie spese.
Principio ricavabile
Per superare il filtro dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare in modo specifico e circonstanziato che ciascun motivo di impugnazione solleva una vera questione di diritto rilevante per il sistema del diritto UE; la semplice reiterazione di censure sulla valutazione della distintività di un marchio o l’evocazione astratta di una questione importante non bastano.
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