Tribunale, Sentenza T-554/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 29 October 2025. — Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – EU design representing warning lights – Ground for invalidity – Non-compliance with requirements for protection – Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002, in the version prior to Regulation (EU) 2024/2822 – No individual character – Article 6 of Regulation No 6/2002 – Proof of disclosure of the earlier design – Article 7(1) of Regulation No 6/2002 – Evidence submitted for the first time before the Board of Appeal – Indication and reproduction of the earlier designs – Discretion of the Board of Appeal – Article 63(2) of Regulation No 6/2002 – Obligation to state reasons – Article 62 of Regulation No 6/2002, in its earlier version. — Case T-554/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato la validità del disegno/modello UE relativo a una luce di segnalazione. Viene ribadito che, in nullità, non è possibile introdurre in appello nuovi modelli anteriori diversi da quelli indicati nell’istanza originaria, mentre è possibile al più produrre prove ulteriori di un modello già dedotto. Confermata anche la valutazione secondo cui il modello contestato produce un’impressione generale diversa da quella dei modelli anteriori D1 e D2, sicché non difetta di carattere individuale.
Impugnazione di una decisione EUIPO in materia di nullità di un disegno/modello UE rappresentante luci di segnalazione: ammissibilità di prove nuove in appello, prova della divulgazione del modello anteriore e difetto di carattere individuale.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia erroneamente: (i) escluso, ai sensi dell’articolo 63(2) del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 62, taluni allegati prodotti per la prima volta in appello come nuovi modelli anteriori; (ii) valutato in modo scorretto la prova della divulgazione del modello anteriore D2 ai sensi dell’articolo 7(1); (iii) applicato erroneamente l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 nel definire l’utente informato e nel confrontare l’impressione generale prodotta dai disegni in conflitto.
Principio di diritto
Nei procedimenti di nullità di disegni e modelli UE, l’applicazione introduttiva delimita l’oggetto della controversia mediante l’indicazione e la riproduzione dei modelli anteriori: la commissione di ricorso può tener conto di nuove prove solo se integrano o chiariscono un modello già dedotto, non se introducono modelli anteriori nuovi, poiché ciò amplierebbe indebitamente il thema decidendum. La Corte conferma inoltre che la divulgazione di un modello anteriore deve risultare da elementi idonei a identificarne fonte e data, e che il carattere individuale va escluso quando, rispetto a un modello anteriore adeguatamente provato, le differenze rilevanti non mutano l’impressione generale prodotta sull’utente informato, tenuto conto del grado di libertà del progettista. Nel caso di specie, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la legittimità della decisione EUIPO che ha riconosciuto al disegno contestato carattere individuale.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25(1)(b) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7(1) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 63(1) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 63(2) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 28(1)(b)(v) del regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 28(1)(b)(vi) del regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2024/2822
Disegno/modello UE rappresentante warning lights: nullità, prove nuove in appello e carattere individuale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della terza commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di nullità di un disegno/modello UE relativo a luci di segnalazione. Il Tribunale esamina soprattutto i limiti alla produzione di prove nuove dinanzi alla commissione di ricorso, la prova della divulgazione di un modello anteriore e i criteri di valutazione del carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002.
Fatti e procedimento dinanzi a EUIPO
La ricorrente, Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno/modello UE n. 8 005 813-0001, di proprietà di Electronic Controls Co., sostenendo che il modello fosse privo di carattere individuale. A sostegno dell’istanza erano stati indicati, in particolare, due modelli anteriori: il modello D1, tratto dalla banca dati DESIGNview e pubblicato nel bollettino dei disegni e modelli dell’Unione, e il modello D2, ricavato da uno screenshot di YouTube del 27 settembre 2016. La divisione d’annullamento aveva respinto l’istanza, ritenendo che il modello contestato producesse un’impressione generale diversa. In appello, la ricorrente aveva depositato ulteriori allegati (D3-D6), contenenti altri modelli e immagini non prodotti in primo grado.
Primo motivo: art. 62 e 63(2) del regolamento n. 6/2002
La ricorrente contestava il rifiuto della commissione di ricorso di prendere in considerazione gli allegati D4 e D6, sostenendo che si trattasse di semplici prove integrative e non di un nuovo fondamento dell’istanza di nullità. Contestava altresì la motivazione della decisione. Il Tribunale ricorda che, nei procedimenti di nullità, l’articolo 63(1) del regolamento n. 6/2002 circoscrive l’esame di EUIPO ai fatti, prove e argomenti prodotti dalle parti, mentre l’articolo 28(1)(b) del regolamento n. 2245/2002 richiede che l’istanza indichi e riproduca i modelli anteriori su cui si fonda la domanda di nullità, oltre a produrre i documenti che ne provino l’esistenza. Ne consegue che l’oggetto della controversia è definito dai modelli anteriori espressamente dedotti nell’istanza originaria. Secondo il Tribunale, l’articolo 63(2) consente di prendere in considerazione fatti o prove tardivi solo se si tratta di elementi riferiti ai modelli già indicati, ad esempio una rappresentazione più precisa o una prova di pubblicazione del medesimo modello anteriore; non consente invece di sostituire o aggiungere nuovi modelli anteriori, poiché ciò amplierebbe il thema decidendum. La commissione di ricorso aveva quindi correttamente escluso gli allegati D4 e D6, in quanto introducevano nuovi modelli anteriori rispetto a quelli originariamente dedotti (D1 e D2). Quanto alla motivazione, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva spiegato in modo chiaro e sufficiente perché quei documenti costituivano un nuovo fondamento dell’istanza e perché non potevano essere presi in considerazione. Non vi era quindi violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 62 del regolamento n. 6/2002, richiamato anche alla luce dell’articolo 296 TFUE.
Secondo motivo: prova della divulgazione del modello anteriore D2 ex articolo 7(1)
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato nel valutare l’allegato D5, che a suo dire avrebbe dovuto essere esaminato come prova della divulgazione del modello D2. Il Tribunale osserva che la divulgazione di un disegno/modello ai sensi dell’articolo 7(1) richiede elementi idonei a dimostrare che il modello sia stato reso accessibile al pubblico prima della data rilevante. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto che solo una delle immagini prodotte in primo grado fosse idonea a provare la divulgazione del modello D2, perché recava uno screenshot di YouTube datato 27 settembre 2016 e riferito a un video contenente una luce denominata "mpower Fascia". Le altre immagini non erano state considerate affidabili, poiché mancavano di indicazioni sulla fonte di pubblicazione e sulla data. Il Tribunale conferma che gli ulteriori materiali prodotti in appello non potevano essere automaticamente ricondotti allo stesso modello D2, soprattutto perché derivavano da estratti di video diversi da quello prodotto in primo grado. La censura di contraddittorietà tra la dichiarazione di ammissibilità dell’allegato e il suo mancato utilizzo nel merito viene respinta: l’ammissione formale di un documento non implica che esso sia decisivo o pertinente ai fini della prova della divulgazione del medesimo modello anteriore.
Terzo motivo: carattere individuale ex articolo 6 del regolamento n. 6/2002
La ricorrente contestava sia la definizione di utente informato, sia il confronto dell’impressione generale tra il modello contestato e i modelli anteriori. Il Tribunale ricorda che il carattere individuale va apprezzato in base all’impressione generale prodotta sull’utente informato, tenendo conto del settore del prodotto e del grado di libertà del progettista. L’utente informato non è un esperto tecnico, ma neppure un consumatore medio: possiede una conoscenza dei modelli esistenti nel settore e presta un’attenzione relativamente elevata. Nel settore delle warning lights, la commissione di ricorso aveva correttamente individuato un utente che abitualmente acquista e utilizza tali prodotti e che può confrontarli attraverso cataloghi, negozi specializzati e internet. Da ciò la commissione aveva desunto che tale utente è in grado di osservare i prodotti in modo dettagliato; il Tribunale conferma questa valutazione, precisando che la commissione non aveva affermato che l’utente sia capace di cogliere minime differenze irrilevanti, ma solo che dispone di una maggiore attenzione rispetto al consumatore medio. Quanto al confronto con il modello D1, il Tribunale osserva che le differenze individuate dalla commissione di ricorso erano numerose e visibili: forma generale, curvature e rientranze, punti di fissaggio, numero e configurazione delle zone interne, suddivisione in compartimenti, forma degli emettitori di luce. Tali differenze non erano meri dettagli secondari, ma elementi capaci di incidere sull’impressione complessiva, anche alla luce del fatto che il progettista godeva di un’ampia libertà creativa. Il Tribunale aggiunge che, nella valutazione della forma e della percezione del prodotto, possono assumere rilievo anche gli effetti sulla modalità di emissione della luce e sulla percezione visiva del prodotto in uso. Quanto al modello D2, il Tribunale conferma che la sua rappresentazione non consentiva un confronto approfondito con il modello contestato, perché si trattava di una fotografia/screenshot di un prodotto finale già in uso e non permetteva di distinguere con sufficiente precisione compartimenti, zone e forma degli emettitori. Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva correttamente escludere che tale rappresentazione bastasse a dimostrare un’impressione generale simile a quella del modello contestato.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente Electronic Controls Co.; EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese salvo il caso di udienza, è condannato a sopportare le proprie spese.
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