Sentenza n. 3493/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Legnano prot. U.0016528 del 21/03/2022, mai comunicato; - del provvedimento del Comune di legnano nota prot. n. 56706 del 19 ottobre 2021; - della concessione edilizia n. C-107-2001 del 06/03/2001 e successive varianti; - ove occorra, di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale del 21 marzo 2022 che ha definito il procedimento di verifica sulla regolarità edilizia e urbanistica del Condominio “Bianca 4”, nonché precedente nota comunale e titolo edilizio originario con successive varianti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui il Comune, dopo un esposto relativo allo sconfinamento di parte del fabbricato e delle recinzioni su particelle di proprietà della ricorrente, ha preso atto delle difformità senza disporre il ripristino dei luoghi né annullare in autotutela il titolo edilizio rilasciato nel 2001. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto le comunicazioni di avvio dei procedimenti né il provvedimento finale, e ha lamentato la violazione dell’art. 21-bis della medesima legge per la mancata comunicazione dell’atto lesivo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto annullare d’ufficio il titolo edilizio anche oltre il termine ordinario di diciotto mesi, poiché il titolo sarebbe stato rilasciato sulla base di elaborati non corrispondenti alla situazione catastale e proprietaria reale, integrando una falsa o erronea rappresentazione dei fatti. Il Comune ha eccepito la tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse, deducendo altresì l’infondatezza delle censure nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: la comunicazione di avvio del procedimento, pur notificata alla ricorrente, è un atto preparatorio privo di contenuto provvedimentale e di immediata lesività, sicché non fa decorrere il termine per impugnare. Poiché il provvedimento del 21 marzo 2022 non era stato comunicato o notificato e non era provata una conoscenza effettiva e completa anteriore al ricorso, la notificazione del 30 maggio 2022 è stata ritenuta tempestiva. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La mera vicinitas e la qualità di proprietario confinante non dimostrano, da sole, un pregiudizio specifico, concreto e attuale né l’utilità concreta conseguibile dall’annullamento degli atti. La ricorrente non ha indicato quale pregiudizio urbanistico o edilizio attuale derivasse dal mantenimento del titolo e quale vantaggio avrebbe ottenuto dalla sua rimozione. Il TAR ha comunque esaminato sommariamente il merito, ritenendo infondata la censura partecipativa perché dagli atti risultava l’avvenuta comunicazione di avvio del 3 gennaio 2022 alla PEC della società; inoltre, il proprietario confinante non è destinatario diretto del potere edilizio e non gode, per tale sola qualità, di uno specifico obbligo di coinvolgimento procedimentale. Anche la censura sull’autotutela è stata ritenuta infondata: l’annullamento d’ufficio è espressione di discrezionalità amministrativa e richiede un interesse pubblico concreto e attuale, da comparare con l’affidamento dei destinatari e dei controinteressati. Il titolo risaliva al 2001 e le opere erano state realizzate da oltre vent’anni; non erano stati dimostrati dichiarazioni false, artifici, raggiri o consapevoli alterazioni della realtà imputabili al richiedente. Le difformità catastali e gli sconfinamenti, anche se esistenti, non erano di per sé sufficienti a dimostrare una falsa rappresentazione idonea a consentire l’annullamento oltre il termine ordinario. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Le garanzie partecipative spettano ai soggetti individuati dalla legge e, in particolare, ai destinatari diretti del potere; il proprietario confinante, in quanto portatore di effetti soltanto mediati e indiretti, non è automaticamente destinatario dell’obbligo di coinvolgimento.
art. 21-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del provvedimento può incidere sulla decorrenza del termine d’impugnazione; nel caso concreto, non essendo provata la conoscenza effettiva e completa dell’atto lesivo, il termine non era decorso.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale, la ponderazione degli interessi coinvolti e il rispetto del termine ragionevole; il decorso di oltre vent’anni e il consolidamento dell’affidamento ostano all’autotutela in assenza di una comprovata falsa rappresentazione imputabile al privato.
art. 11 d.P.R. 380/2001
Il titolo edilizio presuppone la disponibilità giuridica dell’immobile da parte del richiedente, ma le difformità catastali o gli sconfinamenti non dimostrano automaticamente una falsa rappresentazione dei fatti idonea a giustificare l’annullamento d’ufficio tardivo.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione richiesto dalle parti non è stato disposto perché la causa era matura per la decisione e non ricorrevano i presupposti di legge.
Massime di principio
- La mera vicinitas, intesa come qualità di proprietario confinante, non fonda da sola l’interesse a impugnare un titolo edilizio o il provvedimento con cui l’amministrazione esclude l’esercizio dei poteri repressivi o di autotutela: è necessario dimostrare un pregiudizio specifico, concreto e attuale e l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento.
- La comunicazione di avvio del procedimento è un atto preparatorio e non lesivo, sicché la sua notificazione non fa decorrere il termine per impugnare il successivo provvedimento finale; in assenza di comunicazione o notificazione dell’atto lesivo, il termine decorre dalla prova della conoscenza effettiva e completa.
- Il proprietario confinante non è automaticamente destinatario diretto del potere edilizio: gli effetti tipici del titolo incidono immediatamente sul titolare del titolo, mentre gli eventuali pregiudizi del vicino sono mediati e indiretti; pertanto, la sola vicinitas non impone uno specifico obbligo di comunicazione di avvio.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio risalente nel tempo richiede la dimostrazione dell’illegittimità originaria, di un interesse pubblico concreto e attuale e di una ponderazione degli affidamenti consolidati; la protratta realizzazione delle opere e il decorso di oltre vent’anni rendono insufficiente il mero interesse al ripristino della legalità.
- Le difformità catastali o gli sconfinamenti non integrano automaticamente una falsa rappresentazione dei fatti idonea a consentire l’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario: occorre provare dichiarazioni false, artifici, raggiri o consapevoli alterazioni della realtà imputabili al richiedente il titolo.
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