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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17341/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal decreto n. 4 del 2014 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, con cui è stata applicata una riduzione complessiva del 10% del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative destinate a pazienti residenti nella Regione. La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR e poi ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando la legittimità delle determinazioni sui tetti di spesa, sulla ripartizione degli importi tra le strutture concorrenti e sulle tariffe. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbite le censure di merito valorizzando la c.d. clausola di salvaguardia sottoscritta nel contratto con la ASL, interpretandola come accettazione espressa dei provvedimenti presupposti e collegati, inclusi quelli relativi a tetti di spesa, riparto e tariffe. Contro la sentenza del Consiglio di Stato la struttura ha proposto ricorso per cassazione a Sezioni Unite, deducendo, come unico motivo, il diniego o rifiuto di giurisdizione e la violazione degli artt. 3, 24, 111, commi 1, 2 e 8, e 113 Cost., nonché degli artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., sostenendo che il giudice amministrativo, così decidendo, avrebbe in concreto negato tutela alla posizione soggettiva azionata e avrebbe escluso la propria giurisdizione anche sulla legittimazione a impugnare gli atti di ripartizione e tariffazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato non integri un diniego in astratto di giurisdizione, ma costituisca invece una valutazione di merito/interpretazione della clausola di salvaguardia e degli atti presupposti, cioè un esercizio del potere giurisdizionale non sindacabile come eccesso di potere giurisdizionale. Ha quindi escluso che l'erronea interpretazione delle norme sostanziali o dei principi europei possa trasformarsi, di per sé, in rifiuto di giurisdizione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione, nonché al pagamento di una somma ex art. 380-bis c.p.c. e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    la clausola di salvaguardia nei rapporti tra struttura privata accreditata e azienda sanitaria locale può comportare accettazione espressa dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti.

  • art. 3 Cost.

    richiamato tra le norme costituzionali asseritamente violate nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza di diniego di tutela giurisdizionale, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 111 Cost.

    commi primo, secondo e ottavo

    il comma ottavo delimita il controllo della Cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione; non consente il sindacato sugli errores in iudicando o sulla corretta interpretazione delle norme da parte del giudice speciale.

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non ogni errore del giudice amministrativo equivale a rifiuto di giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    norma richiamata quale base del ricorso per eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 110 c.p.a.

    norma richiamata dalla ricorrente nel fondare il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione accelerata e la mancata adesione alle valutazioni preliminari possono integrare il presupposto per la sanzione processuale prevista dal comma terzo.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per sanzionare l'inosservanza della delibazione di manifesta infondatezza confermata dalla decisione finale, in quanto indice di abuso del processo, salvo ragioni concrete idonee a giustificare la condotta processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma ottavo, Cost. è esperibile solo per denunciare un vero e proprio difetto o rifiuto di giurisdizione, non per censurare l'interpretazione delle norme sostanziali o processuali compiuta dal giudice speciale.
  • La negazione concreta di tutela di una posizione soggettiva, quando dipenda da un'erronea interpretazione del diritto da parte del giudice amministrativo, integra al più un errore di giudizio, non un eccesso di potere giurisdizionale.
  • Sussiste diniego di giurisdizione soltanto quando il giudice speciale affermi in astratto che la situazione soggettiva è priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice amministrativo nel sindacato sulle scelte ermeneutiche, nemmeno se si prospetta contrasto con il diritto dell'Unione europea o con la CEDU.
  • Nel sistema della definizione accelerata del ricorso, il mancato adeguamento della parte alla valutazione di manifesta infondatezza può giustificare la condanna alle sanzioni processuali previste dagli artt. 380-bis e 96 c.p.c., salvo che siano ravvisabili concrete ragioni giustificative.
  • La clausola contrattuale di salvaguardia nel settore sanitario accreditato può essere interpretata come accettazione dei provvedimenti amministrativi che determinano tetti di spesa, tariffe e criteri di riparto, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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