Cassazione Civile, Sentenza n. 1307/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, chiedendo la declaratoria di nullità e la conversione a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno (anche il cd. "danno comunitario"). In particolare ha impugnato la pronuncia della Corte d'appello che aveva ritenuto inammissibili le domande relative ai contratti 2011-2014 (perché già proposte in altro giudizio) e ammissibile solo la domanda relativa al contratto del 2015, ma aveva escluso la conversione a tempo indeterminato per limiti assunzionali stabiliti dalla L.R. 45/1995 e aveva rigettato la domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.) ritenendo che tale domanda non fosse stata proposta nel ricorso introduttivo del giudizio
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità delle domande relative ai contratti 2011-2014 per mancato gravame; ha ritenuto ammissibile solo la domanda sul contratto 2015 ma ha confermato che la conversione a tempo indeterminato è preclusa dai divieti/limiti di assunzione della L.R. 45/1995 applicabili ai consorzi di bonifica. Ha inoltre escluso l'applicazione del regime agevolato del "danno comunitario" e dei principi di alleggerimento probatorio per la reiterazione abusiva nel caso di illegittimità di un unico contratto e ha respinto la pretesa risarcitoria contrattuale perché non dedotta/provata nel ricorso introduttivo. Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio
Norme richiamate
art. 1218 cod. civ.
norma sulla responsabilità contrattuale del debitore; la Corte ha rilevato che la domanda di risarcimento ai sensi dell'art.1218 non era stata proposta nel ricorso introduttivo e pertanto non poteva essere accolta
art. 32, L. n. 183 del 2010
la norma agevola l'onere probatorio quando è contestata l'abusiva reiterazione di contratti a termine; la Corte ha stabilito che il suo regime non è applicabile quando è in contestazione l'illegittimità di un unico contratto
accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 5
la clausola 5 mira a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine; la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui tale clausola è pertinente solo in caso di reiterazione abusiva, non per l'illegittimità di un unico rapporto
L.R. 45/1995 (articoli e limiti assunzionali)
la normativa regionale sul personale dei consorzi di bonifica impone divieti e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, perciò la Corte territoriale ha ritenuto impossibile la conversione del contratto a termine del 2015 in rapporto a tempo indeterminato
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
consente alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione e integrare la decisione quando il giudice di merito non ha esaminato questioni infondate di diritto; la Corte lo cita come strumento in casi analoghi
artt. 99, 112, 113 cod. proc. civ.
norme processuali richiamate dal ricorrente come erroneamente applicate dalla Corte d'appello in relazione all'istruzione e qualificazione del petitum e della causa petendi; la Corte di legittimità non ha ritenuto fondate le censure
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176
norma che ha consentito al P.M. di depositare conclusioni scritte nel procedimento; citata nella fase processuale
art. 378 cod. proc. civ.
consente alle parti di depositare memorie; richiamato nella motivazione in ordine agli atti delle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma che disciplina il contributo unificato e il raddoppio in caso di particolari condizioni processuali; applicata nella liquidazione delle spese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sentenze nn. 5072 e 11374 del 2016
richiamate dalla Corte territoriale come principi in tema di responsabilità per abuso di contratti a termine e agevolazione probatoria; la Cassazione ha tuttavia ribadito che tali principi sono pertinenti per la reiterazione di contratti e non per un unico contratto
Corte di Giustizia UE, causa C-50/13 e giurisprudenza connesse (es. C-378/07 a C-380/07)
la giurisprudenza UE è richiamata per stabilire che la clausola 5 dell'accordo quadro si applica nella sola ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine
Massime di principio
- La tutela rafforzata (cd. "danno comunitario" e regime probatorio agevolato) si applica solo in presenza di abusiva reiterazione di contratti a termine e non quando è illegittimo un unico contratto
- Se si chiede il risarcimento per responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.) è necessario che la domanda sia espressamente proposta nel ricorso introduttivo; omissioni procedurali possono portare al rigetto della pretesa risarcitoria
- Nei rapporti con enti soggetti a limiti assunzionali regionali (es. consorzi di bonifica) la conversione del contratto a tempo indeterminato può essere preclusa da norme locali che limitano le assunzioni
- Le questioni processuali già decise con statuizioni non impugnate (mancanza di gravame) ostano alla riapertura della stessa questione in un diverso giudizio (effetto preclusivo/res judicata)
- Il ricorrente deve formulare chiaramente petitum e causa petendi e allegare e provare il danno quando non ricorra una situazione di reiterazione; l'assenza di allegazioni/prove è decisiva
- La Cassazione può integrare la motivazione quando il giudice di merito non ha esaminato questioni infondate di diritto, ma non può sostituirsi al giudice quando i presupposti di fatto o di diritto rendono la domanda infondata
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