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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3419 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto solo parzialmente la detraibilità dell'IVA relativa alla costruzione di centri polifunzionali. Ha sostenuto che la gestione dei servizi cimiteriali, la costruzione e assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i servizi polifunzionali e la costruzione della metropolitana costituissero attività commerciali rilevanti ai fini IVA, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. In subordine, ha dedotto che il mancato assoggettamento a IVA avrebbe potuto determinare distorsioni della concorrenza, contestando inoltre la motivazione della CTR sulla nozione di pubblica autorità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato, nella sostanza, la decisione della CTR. Ha stabilito che un ente pubblico non è soggetto passivo IVA quando agisce nell'esercizio di poteri pubblicistici, nell'ambito del regime giuridico proprio delle autorità pubbliche, salvo che il mancato assoggettamento provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza. Sono state qualificate come attività istituzionali e non commerciali la gestione dei servizi cimiteriali pubblicistici, la costruzione di alloggi di edilizia popolare e i servizi polifunzionali destinati ad attività istituzionali. Per la metropolitana, l'IVA sarebbe detraibile solo se l'infrastruttura fosse stata realizzata per offrire un servizio in concorrenza con operatori privati; nel caso concreto, invece, era destinata a un servizio istituzionale. La Corte ha precisato che restano commerciali, e quindi soggetti a IVA, alcuni servizi cimiteriali svolti secondo modalità privatistiche, come la manutenzione delle tombe e l'illuminazione votiva. Non è stata emessa pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4

    "attività commerciali effettuate dagli enti pubblici in conformità alle finalità istituzionali"

    La qualificazione dell'attività ai fini IVA dipende dal modo concreto in cui l'ente opera: se agisce nell'esercizio di poteri pubblici e per finalità istituzionali, l'attività non è commerciale; se opera secondo modalità privatistiche, può assumere rilevanza IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti presuppone che i beni e servizi siano utilizzati nell'esercizio di attività rilevanti ai fini IVA.

  • Art. 13 della direttiva 2006/112/CE

    "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"

    Gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA per le attività svolte come pubbliche autorità, salvo il caso di distorsioni della concorrenza di una certa importanza o delle attività comprese nell'allegato I quando non trascurabili.

  • Art. 4, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE

    La nozione di attività svolta come pubblica autorità richiede che l'ente agisca nell'ambito del regime giuridico proprio delle autorità pubbliche e non secondo le stesse regole applicabili agli operatori privati.

  • D.L. n. 415 del 1989, art. 26-bis, convertito dalla L. n. 33 del 1990

    I servizi cimiteriali sono considerati servizi indispensabili e assimilati alle opere di urbanizzazione primaria.

  • D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, convertito dalla L. n. 66 del 1992

    Le concessioni di aree, loculi e altri manufatti cimiteriali per la sepoltura, effettuate da enti pubblici nell'esercizio di poteri autoritativi, non costituiscono attività commerciale ai fini IVA.

  • Sentenza Corte di giustizia CE 17 ottobre 1989, cause riunite C-231/87 e C-129/88

    L'esclusione degli enti pubblici dall'IVA richiede sia la natura pubblica dell'ente sia lo svolgimento dell'attività in veste di pubblica autorità. La verifica deve basarsi sul regime giuridico applicato e non soltanto sull'oggetto o sulle finalità dell'attività.

  • Sentenza Corte di giustizia UE 16 settembre 2008, causa C-288/07

    Anche un'attività svolta da un ente pubblico come autorità può essere assoggettata a IVA quando il mancato assoggettamento produce una distorsione della concorrenza di una certa importanza; tale distorsione deve però essere concretamente dimostrata.

Massime di principio

  • Per stabilire se un Comune debba applicare l'IVA non è sufficiente considerare la finalità pubblica del servizio: occorre verificare concretamente se l'ente agisca con poteri autoritativi oppure secondo le regole applicabili agli operatori privati.
  • Le attività svolte mediante atti, concessioni o provvedimenti tipici della pubblica amministrazione, nell'esercizio dello ius imperii, tendono a essere escluse dall'IVA e non consentono la detrazione dell'imposta sugli acquisti.
  • La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di edilizia sociale non diventa automaticamente attività commerciale per il solo fatto che successivamente vengano stipulati contratti di locazione o siano percepiti canoni.
  • L'esclusione dall'IVA può venir meno se l'ente opera in concorrenza con imprese private o se il mancato assoggettamento determina una distorsione della concorrenza di una certa importanza; la distorsione deve essere provata e non può essere presunta in astratto.
  • All'interno dello stesso servizio possono coesistere componenti non commerciali e componenti commerciali: devono essere esaminate separatamente in base alle modalità concrete di gestione.
  • La detrazione dell'IVA sugli acquisti spetta soltanto nella misura in cui gli acquisti siano direttamente riferibili ad attività imponibili o comunque rilevanti ai fini IVA; per le attività istituzionali non commerciali l'IVA resta generalmente indetraibile.

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