Sentenza n. 288/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sez. Lavoro, nel procedimento R.G. 178/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente aveva dichiarato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, pur senza documentare in giudizio l'effettiva esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state compensate, ravvisandosi i relativi presupposti; l'ASP è stata comunque posta a carico del rimborso del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 675/2024 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che aveva confermato la condanna dell'ASP di Reggio Calabria al pagamento di euro 1.055,54 per differenze tabellari e fasce economiche. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'ASP aveva effettuato il pagamento nell'agosto 2025, chiedendo comunque la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. L'amministrazione non si è costituita. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che non era stata fornita in atti la dimostrazione dell'effettiva ottemperanza al giudicato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Pur compensando le spese di lite, il giudice ha posto a carico dell'amministrazione resistente il rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione, anche dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e quindi l'improcedibilità del ricorso, purché il giudice non debba adottare ulteriori misure esecutive; se l'effettiva ottemperanza non è documentata, il giudice può comunque definire il giudizio in rito senza pronunciare l'accertamento dell'esatto adempimento.
- La richiesta di applicazione della soccombenza virtuale non impone di per sé la condanna alle spese: in presenza di una definizione per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese valutando le circostanze concrete, fermo restando il diverso regime del rimborso del contributo unificato quando espressamente disposto.
Come è indicizzato
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