Cassazione Penale, Sentenza n. 11652/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/06/2022 con cui il Tribunale di Brescia aveva annullato il decreto del G.i.p. del 21/04/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo di euro 298.993,15 ritenuti profitto del reato di autoriciclaggio (capo f). Il pubblico ministero deduceva errori di diritto e carenza/mancata considerazione del "periculum in mora", sostenendo che, anche in relazione a sequestro finalizzato alla confisca (compresa quella per sproporzione), sussisteva un concreto rischio di dispersione dei beni alla luce della consistente esposizione debitoria verso l'Erario (oltre 1.012.479,14 euro), delle condotte fraudolente e dei trasferimenti patrimoniali tra società del gruppo familiare e dell'insufficienza del patrimonio personale rispetto al profitto illecito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 36959/2021 e la giurisprudenza propria (sent. n. 30017 del 04/07/2022), la Corte ha affermato che il periculum in mora, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, va interpretato in relazione alla funzione "confiscatoria" e alla natura anticipatoria del sequestro; non è necessario dimostrare il rischio di prosecuzione dell'attività delittuosa, ma è sufficiente motivare la possibilità che il profitto del reato possa essere disperso, modificato o deteriorato nelle more del processo. Considerato che il Tribunale del riesame si era espresso omettendo tale valutazione e richiedendo elementi più stringenti, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della confisca; la Corte ricorda che il sequestro finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in una accezione collegata alla finalità confiscatoria e all'anticipazione degli effetti della confisca
art. 240-bis cod. pen.
Normativa connessa alla confisca per sproporzione; rilevante per valutare la legittimità del sequestro sui profitti di reato anche quando non vi sia pertinenzialità formale
art. 12-bis D.Lgs. 74/2000
Richiamato nella prospettazione del pubblico ministero con riguardo a illeciti fiscali e relative misure ablative/di confisca per sproporzione
art. 648-quater cod. pen.
Norma penale relativa all'autoriciclaggio, titolo di reato contestato che giustifica la qualificazione dei beni come profitto illecito
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivazione anche sul periculum inteso in senso collegato alla finalità confiscatoria
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021
Principio di riferimento: la motivazione del sequestro a fini di confisca deve rendere conto del periculum in mora nella sua accezione anticipatoria/garantistica; per il sequestro sui profitti del reato è generalmente sufficiente indicare la possibilità che il bene sia suscettibile di dispersione, modificazione o deterioramento
Cass. pen., sent. n. 30017 del 04/07/2022
Giurisprudenza della stessa Corte che, richiamata integralmente, conferma l'applicabilità dei criteri delle Sezioni Unite al caso di specie e motiva l'annullamento dell'ordinanza di riesame
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il "periculum in mora" ha un significato specifico: va valutato rispetto alla funzione confiscatoria e all'esigenza di anticipare gli effetti della confisca, non come rischio di reiterazione del reato.
- Non è necessario dimostrare che la libera disponibilità del bene aggraverebbe o protrarrebbe gli effetti del reato; è sufficiente motivare la possibilità che il profitto illecito possa essere disperso, modificato, deteriorato o alienato nelle more del processo.
- La consistente esposizione debitoria verso l'Erario, i trasferimenti patrimoniali fra società riconducibili allo stesso gruppo/famiglia e la sproporzione tra patrimonio dichiarato e profitto contestato sono elementi utili e spesso sufficienti per fondare il periculum in mora nel contesto del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione.
- Il giudice che dispone il sequestro deve fornire una motivazione concisa ma concreta sul periculum collegato alla finalità confiscatoria; il rigore probatorio richiesto è minore rispetto al sequestro impeditivo, ma non è del tutto assente.
- In presenza di contestazioni relative a confisca per sproporzione o autoriciclaggio, la preventiva anticipazione del vincolo sui beni è giustificata dalla natura "fisiologicamente anticipatoria" del sequestro, quindi la possibilità di dispersione dei beni va attentamente valutata e motivata.
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