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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11652/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/06/2022 con cui il Tribunale di Brescia aveva annullato il decreto del G.i.p. del 21/04/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo di euro 298.993,15 ritenuti profitto del reato di autoriciclaggio (capo f). Il pubblico ministero deduceva errori di diritto e carenza/mancata considerazione del "periculum in mora", sostenendo che, anche in relazione a sequestro finalizzato alla confisca (compresa quella per sproporzione), sussisteva un concreto rischio di dispersione dei beni alla luce della consistente esposizione debitoria verso l'Erario (oltre 1.012.479,14 euro), delle condotte fraudolente e dei trasferimenti patrimoniali tra società del gruppo familiare e dell'insufficienza del patrimonio personale rispetto al profitto illecito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 36959/2021 e la giurisprudenza propria (sent. n. 30017 del 04/07/2022), la Corte ha affermato che il periculum in mora, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, va interpretato in relazione alla funzione "confiscatoria" e alla natura anticipatoria del sequestro; non è necessario dimostrare il rischio di prosecuzione dell'attività delittuosa, ma è sufficiente motivare la possibilità che il profitto del reato possa essere disperso, modificato o deteriorato nelle more del processo. Considerato che il Tribunale del riesame si era espresso omettendo tale valutazione e richiedendo elementi più stringenti, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della confisca; la Corte ricorda che il sequestro finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in una accezione collegata alla finalità confiscatoria e all'anticipazione degli effetti della confisca

  • art. 240-bis cod. pen.

    Normativa connessa alla confisca per sproporzione; rilevante per valutare la legittimità del sequestro sui profitti di reato anche quando non vi sia pertinenzialità formale

  • art. 12-bis D.Lgs. 74/2000

    Richiamato nella prospettazione del pubblico ministero con riguardo a illeciti fiscali e relative misure ablative/di confisca per sproporzione

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma penale relativa all'autoriciclaggio, titolo di reato contestato che giustifica la qualificazione dei beni come profitto illecito

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivazione anche sul periculum inteso in senso collegato alla finalità confiscatoria

  • Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021

    Principio di riferimento: la motivazione del sequestro a fini di confisca deve rendere conto del periculum in mora nella sua accezione anticipatoria/garantistica; per il sequestro sui profitti del reato è generalmente sufficiente indicare la possibilità che il bene sia suscettibile di dispersione, modificazione o deterioramento

  • Cass. pen., sent. n. 30017 del 04/07/2022

    Giurisprudenza della stessa Corte che, richiamata integralmente, conferma l'applicabilità dei criteri delle Sezioni Unite al caso di specie e motiva l'annullamento dell'ordinanza di riesame

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il "periculum in mora" ha un significato specifico: va valutato rispetto alla funzione confiscatoria e all'esigenza di anticipare gli effetti della confisca, non come rischio di reiterazione del reato.
  • Non è necessario dimostrare che la libera disponibilità del bene aggraverebbe o protrarrebbe gli effetti del reato; è sufficiente motivare la possibilità che il profitto illecito possa essere disperso, modificato, deteriorato o alienato nelle more del processo.
  • La consistente esposizione debitoria verso l'Erario, i trasferimenti patrimoniali fra società riconducibili allo stesso gruppo/famiglia e la sproporzione tra patrimonio dichiarato e profitto contestato sono elementi utili e spesso sufficienti per fondare il periculum in mora nel contesto del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione.
  • Il giudice che dispone il sequestro deve fornire una motivazione concisa ma concreta sul periculum collegato alla finalità confiscatoria; il rigore probatorio richiesto è minore rispetto al sequestro impeditivo, ma non è del tutto assente.
  • In presenza di contestazioni relative a confisca per sproporzione o autoriciclaggio, la preventiva anticipazione del vincolo sui beni è giustificata dalla natura "fisiologicamente anticipatoria" del sequestro, quindi la possibilità di dispersione dei beni va attentamente valutata e motivata.

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