Sentenza n. 241/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 14.05.2024 prot. -OMISSIS-adottata dal Comune di Palermo in data 14.05.2024 e della relazione tecnica del responsabile del procedimento, notificata in uno all’ordinanza di demolizione, con cui l’Amministrazione comunale ha intimato, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, alla sig.ra -OMISSIS-, di “demolire a propria cura e spese, le opere abusive, perpetrate in -OMISSIS-” e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della detta ordinanza; - per quanto possa occorrere, della “segnalazione qualificata”-OMISSIS- del 23.02.2024, notificata all’odierna ricorrente in uno all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 14.05.2024 prot. -OMISSIS-in data 19.06.2024; - della relazione del 28.03.2024, conosciuta solo in quanto richiamata nell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 14.05.2024 prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a un fabbricato realizzato senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto che tale comunicazione le avrebbe consentito di rappresentare al Comune la pendenza del procedimento di riesame in autotutela del precedente diniego di condono edilizio. In secondo luogo, ha invocato l’art. 38, comma 1, l. 47/1985, sostenendo che la presentazione della domanda di condono avrebbe sospeso anche il procedimento sanzionatorio e avrebbe impedito l’adozione dell’ordine di demolizione. La vicenda riguardava un fabbricato abusivo per il quale era stata presentata nel 2004 una domanda di condono, respinta nel 2017 per il superamento dei limiti volumetrici. Dopo il diniego, non impugnato, la ricorrente aveva presentato un’istanza di ritiro in autotutela e di rimessione in termini, senza che risultasse adottato un successivo provvedimento favorevole o riaperto il procedimento di condono.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che l’istanza di ritiro in autotutela del diniego di condono possa essere equiparata alla pendenza del procedimento di condono rilevante ai sensi dell’art. 38, comma 1, l. 47/1985. La sospensione dei procedimenti sanzionatori opera in presenza di una domanda di condono tempestivamente presentata secondo la disciplina straordinaria, non anche per effetto di una successiva istanza di autotutela, sulla quale peraltro non sussiste un obbligo di provvedere. Diversamente, il privato potrebbe paralizzare indefinitamente il potere repressivo mediante la presentazione di reiterate istanze di riesame. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, il Collegio ha rilevato che, una volta consolidatosi da circa sette anni il diniego di condono per mancata impugnazione, l’amministrazione era tenuta a esercitare il potere vincolato di repressione dell’abuso; pertanto, l’omissione partecipativa non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio, alla luce dell’art. 21-octies l. 241/1990. Il TAR ha inoltre chiarito che la rinuncia al mandato dei difensori non produceva effetti processuali sostitutivi, non essendo stato validamente costituito un nuovo procuratore prima del passaggio in decisione; il deposito successivo era irrilevante. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa del potere comunale di ingiungere la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire; nel caso concreto il potere è stato qualificato come vincolato.
art. 38, comma 1, l. 47/1985
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative
La sospensione riguarda la pendenza della domanda di condono presentata tempestivamente secondo la disciplina condonistica e non si estende a una successiva istanza di ritiro in autotutela del diniego di condono.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato per individuare la ratio della sospensione: l’amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di condono prima di adottare sanzioni relative a un abuso astrattamente regolarizzabile.
art. 21-octies l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’ordine demolitorio quando il potere esercitato è vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 85 c.p.c.
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
In forza del principio di perpetuatio dell’ufficio del difensore, la rinuncia al mandato non priva il difensore delle proprie funzioni processuali fino alla valida sostituzione.
art. 39 c.p.a.
Consente l’applicazione esterna al processo amministrativo della disciplina dell’art. 85 c.p.c. sulla revoca e rinuncia alla procura.
Massime di principio
- L’effetto sospensivo previsto dall’art. 38, comma 1, l. 47/1985 opera per la domanda di condono edilizio presentata tempestivamente secondo i termini e le condizioni della disciplina condonistica; non si estende alla successiva istanza di ritiro in autotutela del diniego di condono, sulla quale non sussiste un generale obbligo di provvedere.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non può paralizzare indefinitamente il potere amministrativo di repressione degli abusi edilizi, poiché ammettere tale effetto consentirebbe al privato di prorogare ad libitum l’efficacia sospensiva mediante istanze reiterate.
- Divenuto definitivo il diniego di condono edilizio, l’amministrazione è tenuta a esercitare il potere vincolato di repressione dell’abuso; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo l’ordine di demolizione quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
- Nel processo amministrativo, la rinuncia del difensore al mandato non produce una vacatio dello ius postulandi: fino alla valida sostituzione, il difensore conserva la legittimazione a compiere e ricevere atti processuali nell’interesse della parte.
- Dopo il passaggio della causa in decisione, le sopravvenienze processuali e gli atti depositati successivamente non incidono, di regola, sul materiale processuale utilizzabile né impongono la rimessione della causa sul ruolo.
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