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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07571/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di un canile da parte di una società privata oltre la scadenza del rapporto originario, in una fase di proroga priva di un regolare atto amministrativo e dei controlli contabili previsti per l'impegno di spesa. La società ha chiesto la condanna del Comune e del dirigente comunale al pagamento di euro 246.745,62 a titolo di corrispettivo per tale gestione. I giudici di merito hanno negato la responsabilità del Comune, ritenendo che il rapporto si fosse in realtà instaurato con il dirigente ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, e hanno accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su prove documentali inesistenti riguardo all'assenza di un contratto nel periodo di fatturazione mensile; 2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per la ritenuta prescrizione quinquennale; 3) error in iudicando e in procedendo sul medesimo tema, con riferimento alla fatturazione mensile volontaria; 4) omessa/falsa applicazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. per il richiamo al c.d. contratto sociale qualificato e alla prescrizione decennale della responsabilità derivante. La società ha anche insistito sulla pretesa efficacia interruttiva di un precedente giudizio e sulla possibilità di far valere una responsabilità diretta del funzionario e, in via surrogatoria, del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancata impugnazione di una seconda ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello: anche a voler applicare la prescrizione decennale, la responsabilità ex art. 191 d.lgs. 267/2000 presuppone comunque che il funzionario abbia concretamente consentito la fornitura o la prosecuzione del servizio, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che non risultava alcun comportamento commissivo od omissivo del dirigente idoneo a determinare o consentire l'irregolare prosecuzione della gestione del canile. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto i singoli motivi comunque inammissibili perché diretti in parte a contestare la valutazione delle prove, in parte a censurare un giudizio non utilmente sindacabile in cassazione sulla prescrizione, e in parte a introdurre una questione nuova non trattata nei gradi di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascun controricorrente e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 1173 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del rapporto e la prescrizione decennale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché introdotta senza averla adeguatamente coltivata nel giudizio di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa responsabilità da inadempimento; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità del motivo.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    La responsabilità diretta del funzionario o amministratore pubblico richiede la concreta possibilità di scelta discrezionale e un comportamento che abbia consentito la fornitura o la prosecuzione del servizio; in difetto, la domanda è infondata.

  • art. 2900 c.c.

    L'azione surrogatoria è esclusa quando manchi un credito del terzo nei confronti del debitore surrogabile e, a monte, il presupposto del debito del terzo verso il creditore.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato dai giudici di merito per applicare la prescrizione quinquennale ai crediti di natura periodica relativi alle prestazioni fatturate con cadenza mensile.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato per escludere che il precedente giudizio contro il Comune producesse effetto interruttivo anche nei confronti del dirigente in assenza di solidarietà passiva.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di autosufficienza: le questioni non trattate nella sentenza impugnata devono essere specificamente indicate con riferimento agli atti in cui sarebbero state dedotte, pena inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del ricorso, poi confermata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie depositate.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme equitative in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende, in conseguenza della decisione conforme alla proposta e dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è singolarmente idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes, poiché la mancata censura di una sola di esse rende comunque inutile l'eventuale accoglimento delle altre doglianze.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in contestazioni sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove, riservate al giudice di merito, salvo i limiti strettissimi del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La questione della prescrizione deve essere censurata in modo coerente con il perimetro della domanda e con quanto dedotto nei gradi di merito; non è ammissibile introdurre in sede di legittimità una diversa prospettazione del titolo o del regime prescrizionale non affrontata prima.
  • La responsabilità diretta del funzionario pubblico per spese o prestazioni rese in assenza di regolare impegno di spesa presuppone che il funzionario abbia concretamente consentito la fornitura o la prosecuzione del rapporto; in mancanza di un comportamento commissivo od omissivo causalmente rilevante, la pretesa risarcitoria o di pagamento non può essere accolta.
  • L'azione surrogatoria richiede l'esistenza di un credito del debitore verso il terzo che si intende surrogare; se tale credito manca, viene meno il presupposto stesso dell'azione.
  • Chi intende far valere in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e in quali atti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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