Sentenza n. 579/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 324 del 27 marzo 2026, notificata a mezzo PEC in data 31 marzi 2026, con cui è stata disposta l'esclusione della Nevada S.r.l. dalla procedura di gara; - della comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio recante data 5 marzo 2026, caricata unicamente sulla piattaforma telematica "Traspare" e mai notificata a mezzo PEC alla ricorrente; - dei Verbali del Seggio di Gara, in particolare il Verbale n. 1 del 5 marzo 2026 e il verbale n. 2 del 13 marzo 2026 (citati nella DD 324/2026) nella parte in cui accertano la mancata risposta al soccorso istruttorio e propongono l'esclusione; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la lex specialis di gara (Bando e Disciplinare) nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di sanzionare con l'esclusione irregolarità puramente fiscale o nella parte in cui giustifica comunicazione potenzialmente escludenti o esclusioni con la mera comunicazione nel portale; e per la condanna - della Stazione Appaltante al subentro nel contratto di appalto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, laddove il subentro non fosse più oggettivamente possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per mancato riscontro al soccorso istruttorio relativo alla prova del pagamento dell'imposta di bollo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, prima classificata in una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ha impugnato l'esclusione disposta dopo che la stazione appaltante aveva rilevato la mancata allegazione della prova del pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione. Sono stati contestati anche l'attivazione del soccorso istruttorio, asseritamente comunicata soltanto tramite la piattaforma telematica e non validamente notificata via PEC, nonché i verbali di gara e, ove occorrente, la lex specialis. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, che l'omesso pagamento o la mancata allegazione del documento fiscale non potessero giustificare l'esclusione, che la comunicazione del soccorso istruttorio non fosse stata validamente ricevuta e che il pagamento tardivo dell'imposta fosse comunque idoneo a sanare l'irregolarità. È stato chiesto il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, o in subordine il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'esclusione prevista dall'art. 101, comma 2, del d.lgs. 36/2023 operi automaticamente quando l'operatore non adempie entro il termine perentorio assegnato con il soccorso istruttorio, senza margini di valutazione discrezionale sulle ragioni dell'inadempimento, purché questo sia imputabile al concorrente, anche quando derivi da un errore nell'utilizzo dello strumento telematico. L'omessa prova del pagamento dell'imposta di bollo costituisce una carenza documentale suscettibile di soccorso istruttorio, sia come integrazione documentale sia come regolarizzazione sanante; pertanto l'esclusione non è stata disposta per l'irregolarità fiscale in sé, ma per il mancato riscontro alla richiesta entro il termine assegnato. La stazione appaltante ha comunicato il soccorso sia tramite la piattaforma sia mediante PEC, indicando la presenza della comunicazione nell'area riservata e il relativo link; la PEC risultava accettata e ricevuta all'indirizzo aziendale della ricorrente. Il pagamento tardivo dell'imposta è stato ritenuto irrilevante, poiché il soccorso istruttorio era diretto anche a verificare la diligenza e la regolarità della partecipazione entro termini perentori posti a tutela della celerità della gara e della par condicio. Il TAR ha inoltre ritenuto dovuta l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a una procedura aperta, distinguendo tale fattispecie dalle manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara era una procedura aperta disciplinata da tale disposizione.
art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Consente il soccorso istruttorio integrativo o completivo per colmare carenze della documentazione amministrativa.
art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Consente il soccorso istruttorio sanante per regolarizzare la documentazione, inclusa la carenza relativa alla prova del pagamento dell'imposta di bollo.
art. 101, comma 2, d.lgs. 36/2023
L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara
L'esclusione consegue automaticamente al mancato adempimento entro il termine perentorio assegnato, senza valutazione discrezionale delle ragioni dell'inadempimento quando questo sia imputabile al concorrente.
art. 15.1 del disciplinare di gara
Imponeva l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e l'allegazione della relativa ricevuta o, in alternativa, della documentazione relativa alla marca da bollo.
art. 15, n. 5), del disciplinare di gara
Prevedeva l'utilizzo della piattaforma telematica per compilare o allegare il documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo.
art. 15.3.2, lett. c), del disciplinare di gara
Richiedeva l'allegazione alla domanda di partecipazione del documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo.
art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 642/1972
Assoggetta a imposta di bollo la domanda di partecipazione a procedure aperte.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il mancato adempimento alla richiesta di soccorso istruttorio entro il termine perentorio assegnato determina automaticamente l'esclusione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 36/2023, quando l'inadempimento sia imputabile all'operatore economico; sono irrilevanti, in tal caso, le ragioni dell'omesso riscontro, anche se riconducibili a un errore nell'utilizzo della piattaforma telematica.
- La prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo richiesta dalla lex specialis costituisce documentazione amministrativa suscettibile di soccorso istruttorio, sia mediante integrazione della documentazione mancante sia mediante regolarizzazione sanante.
- L'esclusione conseguente al mancato riscontro del soccorso istruttorio non è disposta per l'irregolarità fiscale in sé, ma per la violazione del termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante per regolarizzare la posizione del concorrente.
- Il soccorso istruttorio può essere validamente comunicato mediante la piattaforma telematica quando la stazione appaltante notifichi altresì all'indirizzo PEC aziendale l'avviso della nuova comunicazione e il link per accedere all'area riservata, purché la trasmissione risulti accettata e ricevuta.
- Il pagamento tardivo dell'imposta di bollo non impedisce l'esclusione per mancato riscontro tempestivo al soccorso istruttorio, poiché il termine tutela anche la celerità della procedura e la par condicio tra i concorrenti.
- La domanda di partecipazione a una procedura aperta è soggetta all'imposta di bollo; l'esenzione prevista per le manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini di mercato non si estende alla domanda di partecipazione a una gara aperta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →