Ordinanza n. 14211/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento e/o la riforma previa sospensiva - del provvedimento -OMISSIS- emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale notificato al Ricorrente in data 27 maggio 2026, con il quale è stata negata l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/92 presso un E/D/C/R nella sede di -OMISSIS- per l’assistenza al padre formulata da parte del Ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 presso una sede individuata per l’assistenza al padre
Esito
La controversia
Il ricorrente, militare dell’Esercito, ha impugnato, chiedendone l’annullamento o la riforma previa sospensione, il provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito con cui era stata negata l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, avvisando le parti nella camera di consiglio. È emerso che, al momento dell’instaurazione del giudizio, il ricorrente prestava servizio presso la Base Addestrativa di Castrovillari, del Comando Comprensorio di Persano. La questione decisa riguarda quindi l’applicazione del foro speciale della sede di servizio per l’individuazione del giudice amministrativo territorialmente competente.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile al ricorso proposto dal militare il foro speciale della sede di servizio. Poiché il ricorrente era dislocato presso la Base Addestrativa di Castrovillari, la competenza è stata individuata in capo al TAR Calabria. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti a tale tribunale nei modi e nei termini perentori previsti dall’art. 15 c.p.a. Le spese della fase processuale davanti al TAR Lazio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
istanza di assegnazione temporanea per assistenza familiare
La norma costituisce il fondamento sostanziale dell’istanza proposta dal militare, ma non è stata esaminata nel merito dal TAR Lazio.
art. 15 c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo indicato come territorialmente competente dopo la declaratoria di incompetenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Per le controversie promosse da un militare in servizio contro un provvedimento dell’amministrazione militare, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione il foro speciale della sede di servizio; è competente il TAR nel cui ambito territoriale si trova tale sede, anche quando l’atto impugnato sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio la propria incompetenza territoriale e indica il TAR competente, il giudizio deve essere riassunto davanti a quest’ultimo nei modi e nei termini perentori stabiliti dall’art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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