Sentenza n. 1040/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Oristano n. 16 dell’11 aprile 2023, con cui è stata negata l’adozione del piano attuativo proposto dalla ricorrente, nonché il silenzio precedentemente serbato sull’istanza di convalida
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio del Comune di Oristano sull’istanza di convalida di un piano attuativo presentata il 12 gennaio 2022, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la condanna ad avviare e concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta. A seguito dell’adozione di un provvedimento espresso, l’originario ricorso avverso il silenzio era stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva n. 539 del 2023 e il rito era stato convertito per la trattazione dei motivi aggiunti. Con questi ultimi, la ricorrente aveva impugnato la deliberazione consiliare n. 16 dell’11 aprile 2023, con la quale il Comune aveva deciso di non adottare il piano attuativo ubicato in via Lepanto nelle sottozone omogenee B* e BR del PUC vigente, chiedendo altresì il risarcimento dei danni derivanti dagli atti e comportamenti dell’amministrazione.
La decisione
Prima della decisione, la ricorrente ha notificato alle controparti e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune non si è opposto alla rinuncia. Il TAR ha ritenuto rituale la rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare la legittimità della deliberazione comunale, la precedente domanda sul silenzio o la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e non opposta, determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alle controparti ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., quando non vi sia opposizione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame del merito delle domande proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dal ricorrente e non vi sia opposizione dell’amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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