Cassazione Penale, Sentenza n. 26693/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, appartenente alla Polizia penitenziaria e qualificato come agente di polizia giudiziaria, era stato condannato per omissione di atti d'ufficio per non avere coadiuvato un collega intervenuto all'interno di una tabaccheria durante un tentativo di rapina. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, il collega stava tentando di fermare i rapinatori con l'arma d'ordinanza, mentre l'imputato, pur avendo percepito l'accaduto dall'esterno del locale, si sarebbe allontanato dopo essersi avvicinato alla vetrina e aver preso sigarette da un distributore vicino. Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che non fosse dimostrata la percezione del fatto all'interno del locale, anche per la porta chiusa, gli adesivi sulla vetrina e l'asserito esperimento giudiziale del teste; 2) violazione dell'art. 328 c.p., perché l'arresto in flagranza sarebbe già stato eseguito dal collega, essendo irrilevante la mancata ammanettatura; 3) mancanza di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del fatto già compiuta in modo concorde dai giudici di merito, sulla base anche dei video delle telecamere, ritenuti univoci nel mostrare che l'imputato aveva guardato dentro la tabaccheria e quindi percepito il tentativo di rapina; il secondo perché l'arresto non era ancora concluso, non essendo i rapinatori sotto pieno controllo e restando attuale l'urgenza dell'intervento, sicché l'omissione integra il rifiuto di atto d'ufficio. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva già illustrato la gravità e l'offensività della condotta, incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 328 c.p.
Il reato è configurabile quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ometta un atto dovuto e urgente che, in concreto, doveva essere compiuto; l'inerzia assume valore di rifiuto anche se l'atto non è stato ancora esaurito da altri e l'urgenza è resa evidente dai fatti oggettivi.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, presenti significativa gravità e offensività, come nel caso di omissione di intervento da parte di un appartenente alle forze dell'ordine durante una rapina in corso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto quando la ricostruzione dei giudici di merito sia sorretta da una motivazione logica e da un compendio probatorio univoco, specie se fondato su riprese video.
- Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio, l'obbligo di attivarsi può sorgere anche in presenza di una situazione di urgenza sostanziale chiaramente percepibile; l'omissione volontaria integra il rifiuto quando l'atto era dovuto e immediatamente esigibile.
- L'arresto in flagranza non può dirsi concluso fino a quando la polizia non abbia il pieno e sicuro controllo della persona fermata; la mera immobilizzazione provvisoria o il mancato ammanettamento non equivalgono necessariamente ad arresto già eseguito.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che, per ruolo dell'agente e contesto operativo, risultino connotate da apprezzabile gravità offensiva e da violazione significativa dei doveri di servizio.
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