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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18983/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'unico motivo dedotto si risolvesse in una critica già confutata in appello e non idonea a evidenziare vizi di legittimità. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Il ricorso si fondava su un unico motivo di censura: la difesa sosteneva, in sostanza, che l'imputato fosse in casa al momento del controllo di polizia giudiziaria e che la mancata risposta al citofono dipendesse dall'impossibilità di percepirne il suono, anche per l'orario notturno in cui il controllo era stato effettuato. La Corte di cassazione rileva che tale doglianza era già stata esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito con argomentazione logicamente corretta e priva di manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una censura di merito già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice territoriale con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o della credibilità della ricostruzione difensiva se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e immune da macroscopiche incongruenze.
  • Quando il motivo di ricorso attacca la tenuta della motivazione su circostanze fattuali specifiche, la Corte di cassazione verifica soltanto l'esistenza di vizi logici o giuridici manifesti, non la mera diversa lettura del materiale probatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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