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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27646/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per furto aggravato di energia elettrica sostenendo: (1) difetto della condizione di procedibilità per taluni capi per non essere stata correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (aver commesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio), con la conseguenza che i reati sarebbero procedibili solo a querela; (2) errata computazione della prescrizione, per non dover tenere conto delle aggravanti ad effetto speciale se subvalenti nel bilanciamento; (3) insufficiente prova tecnica, contestando la valutazione delle dichiarazioni e delle analisi tecniche effettuate dai periti Enel.

La decisione

La Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio le condanne relative ai reati contestati nei procedimenti R.G. n. 323/17 (a carico del solo Cilia) e n. 436/17 (a carico di entrambi), ritenendo che nelle imputazioni non fosse descritta né manifestata l'aggravante della destinazione a pubblico servizio e che quindi mancasse la condizione di procedibilità (i reati erano improcedibili per difetto di querela). Ha invece rigettato il motivo con riferimento al procedimento R.G. n. 1167/17 (Cilia), trovando che in quel capo di imputazione l'aggravante era adeguatamente descritta (e che la collocazione del misuratore all'interno dell'azienda non esclude l'aggravante). Il motivo relativo alla prescrizione è stato respinto: le aggravanti ad effetto speciale debbono considerarsi ai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione. Il motivo sulla prova è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non ha evidenziato vizi di motivazione o travisamento della prova rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Esito pratico: annullamento senza rinvio per i capi indicati; le restanti condanne confermate.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma delittuosa di riferimento per il furto; usata come capo base dell'imputazione.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti del reato di furto: n.2 (mezzo fraudolento) e n.7 (aver commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio). La Corte ha ricordato che l'aggravante n.7 va espressamente descritta o comunque resa manifestamente desumibile dall'imputazione per rendere il reato procedibile d'ufficio; in mancanza, il reato è procedibile solo a querela.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: utilizzato nella imputazione congiunta per i fatti commessi in concorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferimento processuale richiamato dai ricorrenti in ordine alla condizione di procedibilità; la Corte ha esaminato la correttezza formale e sostanziale della contestazione dell'aggravante.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina della prescrizione: la Corte ha affermato che per il calcolo del termine massimo di prescrizione devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale, anche se poi il giudice di merito le ritiene subvalenti nel bilanciamento con attenuanti.

  • art. 69 c.p.

    Norma sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'incidenza del giudizio di bilanciamento sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.

  • artt. 192, 530, 533 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dai ricorrenti in ordine a vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte le ha ritenute non provate perché il ricorso mirava a un riesame di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Criteri di impugnazione in cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non indicate secondo le categorie rilevanti per l'annullamento, con conseguente inammissibilità del terzo motivo.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (bene destinato a pubblico servizio) deve risultare dal capo di imputazione o essere comunque manifestamente desumibile dai fatti descritti; in sua mancanza il reato è procedibile solo a querela e la mancata querela determina l'improcedibilità.
  • La collocazione fisica del misuratore (anche se all'interno di una proprietà privata o aziendale) non impedisce automaticamente di configurare l'aggravante se è dimostrabile che l'energia era destinata a un pubblico servizio; occorre valutare la destinazione finale dell'energia.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale si computano nel termine massimo anche se, nel giudizio di merito, risultino subvalenti rispetto alle attenuanti: il bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla durata massima della pena ai fini prescrizionali.
  • La Cassazione non consente una libera rivalutazione delle prove: i motivi che chiedono semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare vizi di motivazione o travisamento rilevanti sono inammissibili.
  • Se la Corte verifica l'assenza della condizione di procedibilità per vizi dell'imputazione, può annullare la sentenza senza rinvio per quei capi ritenuti improcedibili.

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