Cassazione Penale, Sentenza n. 30434/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce contestando: (i) la responsabilità penale per i reati ascritti ai capi B1, B3, B4 e B6 per carenza e contraddittorietà della prova (identificazione tramite sms, intercettazioni, utilizzo di un BlackBerry con PIN e della Mercedes Classe A); (ii) la riconduzione di utenze e dispositivi al suo soggetto; (iii) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, chiedendo che si tenesse conto dei principi delle Sezioni Unite (cd. Biondi) sulla quantificazione della sostanza; (iv) un presunto errore di calcolo nella determinazione delle pene e l'omessa considerazione della continuazione rispetto a una precedente condanna n. 1466/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che riproponevano censure di merito già esaminate in appello riguardo all'identificazione del ricorrente tramite intercettazioni, sms, utilizzo del BlackBerry e della Mercedes; ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la conferma dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 richiamando anche la motivazione della prima sentenza di appello; ha escluso l'errore di calcolo nella determinazione della pena perché la censura è proposta per la prima volta in Cassazione; ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione con la precedente sentenza per difetto di identità del disegno criminoso e diversità temporale delle condotte. In conseguenza, il rigetto del ricorso è stato pronunciato ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante e, nel confermarla, si è richiamata alle argomentazioni già sviluppate nella prima sentenza di appello; la valutazione sulla configurabilità dell'aggravante è stata considerata adeguatamente motivata e non viziata.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione ai reati di stupefacenti; la Corte ha esaminato la contestazione ma ha ritenuto insussistenti i profili volti a escludere la responsabilità emersi nel ricorso.
art. 61-bis cod. pen.
La difesa aveva dedotto questioni relative all'esclusione dell'aggravante speciale, ma la Cassazione ha rilevato che eventuali errori o omissioni in primo grado non sono stati specificamente impugnati e non possono essere censurati per la prima volta in cassazione.
Ordinanza Sezioni Unite nota come 'Biondi' (cfr. sentenza n. 23302 del 28/4/2023)
La difesa aveva invocato il principio secondo cui per l'applicazione di talune aggravanti è necessario un sequestro/idonea ricostruzione della quantità di sostanza; la Corte ha ritenuto che la prima sentenza di appello avesse già affrontato e motivato la questione e che il giudice del rinvio potesse richiamare quelle argomentazioni.
Massime di principio
- In Cassazione non vengono riaperte valutazioni meramente critiche e rivalutazioni di fatto già adeguatamente motivate dal giudice di merito: le censure ripropositive e generiche sono, di norma, inammissibili
- L'identificazione di un soggetto tramite intercettazioni, sms, e l'uso di dispositivi o veicoli richiede collegamenti probatori chiari; tuttavia, se il giudice di merito ha fornito motivazione sufficiente, la Cassazione non la sostituisce con una rivalutazione autonoma
- Per contestare in cassazione un errore di calcolo o una specifica omissione motivazionale è necessario che tali censure siano state dedotte nei gradi precedenti; dedurle per la prima volta in Cassazione comporta inammissibilità
- L'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 può essere confermata anche richiamando motivazioni già sviluppate in precedenti pronunce di merito; la critica alla sua applicazione deve affrontare espressamente quelle argomentazioni
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede l'accertamento dell'unitarietà del disegno criminoso e la compatibilità temporale: differenti periodi e collocazioni delle condotte possono giustificare l'esclusione della continuazione
- Nel formulare ricorsi è fondamentale evitare argomentazioni prolisse, generiche o meramente riproduttive del materiale probatorio: bisogna indicare chiaramente i vizi di diritto o di motivazione specifici che si intendono censurare
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