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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1184/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma del 16/03/2021 con cui, mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p., erano stati condannati a 3 anni di reclusione e a euro 26.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, contestando in particolare: (i) la legittimità e la motivazione della misura di sicurezza patrimoniale (confisca del denaro sequestrato), per mancanza del necessario nesso pertinenziale tra la somma e il delitto; (ii) la presunta illegittimità della pena pecuniaria applicata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca della somma di denaro, perché la motivazione non prova il nesso di pertinenzialità fra la res e il reato (la somma non è dimostrata come "strumento", "prodotto", "profitto" o "prezzo" del delitto). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo, relativo alla pena pecuniaria, è stato dichiarato inammissibile essendo parte dell'accordo di patteggiamento e comunque non illegale.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la Corte osserva che l'applicabilità delle misure di sicurezza patrimoniali non è esclusa dal patteggiamento, ma resta subordinata alla prova del nesso pertinenziale fra beni e reato

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Il comma 1 salva l'applicabilità delle misure di sicurezza anche in caso di patteggiamento; la Cassazione richiama questo principio per ricordare che la confisca può essere disposta ma richiede adeguata motivazione

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina le misure di sicurezza patrimoniali (confisca); la Corte chiarisce che l'ablazione presuppone che il bene sia "strumento" o "prodotto/profitto/prezzo" del reato, richiedendo prova del nesso di pertinenzialità

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90

    Norma che sanziona le condotte relative agli stupefacenti; qui utilizzata per qualificare il reato per il quale è intervenuta la condanna con patteggiamento

  • art. 85-bis d.P.R. 309/90

    Prevede forme di sequestro/confisca nel settore degli stupefacenti; la sentenza impugnata aveva disposto la confisca ai sensi di questa norma, ma la Cassazione ha richiesto una motivazione che dimostri la pertinenzialità del denaro al reato

Massime di principio

  • La confisca di denaro in procedimenti per stupefacenti, anche in caso di patteggiamento, è possibile ma richiede prova motivata del nesso di pertinenzialità con il reato: il bene deve essere dimostrato come "strumento", "prodotto", "profitto" o "prezzo" dell'illecito
  • Una semplice presumibilità o la possibilità che la somma fosse frutto di cessioni non è sufficiente: il giudice deve argomentare concretamente il collegamento tra la somma e le operazioni delittuose
  • Il patteggiamento non esclude l'applicazione di misure patrimoniali, ma non diminuisce l'onere motivazionale richiesto al giudice quando dispone l'ablazione
  • Se la motivazione della confisca è lacunosa sotto il profilo del nesso pertinenziale, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; pertanto è prudente, in casi analoghi, ottenere o produrre elementi probatori diretti o indiretti che colleghino il denaro all'attività illecita
  • I vizi relativi a parti dell'accordo di patteggiamento (ad es. la pena pecuniaria concordata) sono spesso inammissibili in cassazione se rientrano nell'ambito dell'accordo stesso e non risultano manifestamente illegali

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