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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 1618 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - Avviso di accertamento - ex coniugi - separazione di fatto - agevolazione prima casa - art. 8, d.lgs n. 504/92 - è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto e gli avvisi di accertamento sono stati annullati, con riconoscimento dell’agevolazione ICI per le rispettive abitazioni principali dei coniugi separati di fatto, purché la diversa residenza sia comprovata. L’onere della prova è stato posto a carico dell’Ufficio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato gli avvisi di accertamento ICI con cui l’Ufficio aveva negato l’agevolazione prevista per l’abitazione principale. La questione riguardava la possibilità di riconoscere l’agevolazione anche a coniugi separati di fatto, ciascuno effettivamente residente in una diversa abitazione. Secondo la decisione, l’Ufficio non può limitarsi a presumere che una sola abitazione costituisca la casa principale della famiglia, ma deve dimostrare che una delle abitazioni non è principale e individuare, se diversa, la residenza effettiva della famiglia di ciascun coniuge.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.lgs. n. 504/1992

    La norma consente l’applicazione dell’agevolazione ICI per l’abitazione principale. Nel caso di coniugi separati di fatto, l’agevolazione può spettare per entrambe le abitazioni se ciascun coniuge vi dimostra la propria residenza e dimora abituale.

  • Cassazione, sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010

    La Corte ha affermato che, in presenza di coniugi separati di fatto e residenti in abitazioni diverse, l’Ufficio deve provare sia che una delle abitazioni non costituisca abitazione principale sia quale sia l’eventuale diversa residenza della famiglia; non è sufficiente una presunzione generale fondata sul vincolo matrimoniale.

Massime di principio

  • L’agevolazione per l’abitazione principale va valutata sulla base della residenza e della dimora abituale effettive, non esclusivamente sulla situazione anagrafica o sul vincolo matrimoniale.
  • Anche i coniugi non legalmente separati possono ottenere l’agevolazione per abitazioni diverse, se la separazione di fatto e la residenza stabile in due immobili distinti sono adeguatamente comprovate.
  • L’Amministrazione finanziaria o comunale non può negare automaticamente l’agevolazione a uno dei coniugi: deve fornire una prova concreta della non prevalenza dell’abitazione o individuare la diversa residenza effettiva della famiglia.
  • Il contribuente deve comunque documentare in modo credibile la residenza e la dimora abituale nell’immobile, ad esempio mediante registri anagrafici, utenze, consumi e altri elementi coerenti.
  • La decisione riguarda l’interpretazione dell’ICI e non implica automaticamente l’identico trattamento per ogni successiva disciplina dell’IMU, che deve essere verificata secondo la normativa vigente e la relativa giurisprudenza.

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