Cassazione Penale, Sentenza n. 15183/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali. Motivo comune: mancata derubricazione nella ipotesi di lieve entita' (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), contestando l'erronea valutazione dei giudici che avrebbero considerato solo il dato ponderale senza tenere conto del numero dei concorrenti e sostenendo che la fattispecie meno grave puo' essere riconosciuta anche in presenza di attivita' non occasionale. Motivo specifico di IGBINOMWANHIA: vizio di motivazione circa la responsabilita' penale, con riferimento al valore attribuito alle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, deducendo che la sua scarsa padronanza dell'italiano (avendo avuto un interprete) le avesse reso inaffidabili e dunque non idonee a fondare la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito che hanno confermato la responsabilita' di entrambi per detenzione di gr. 101,097 di marijuana (circa 296 dosi). Quanto alle dichiarazioni di IGBINOMWANHIA, la Corte ha condiviso la valutazione dei fatti dei giudici di merito: le dichiarazioni rese nell'immediatezza, le circostanze investigative (lancio di un involucro da una finestra, indicazione del prezzo d'acquisto, presenza della droga e del materiale per il confezionamento in cucina) e le dichiarazioni degli operanti hanno giustificato la ritenuta partecipazione. Quanto alla derubricazione ai sensi dell'art. 73 comma 5, i giudici hanno escluso la lieve entita' in considerazione della quantita', della possibilita' di ricavo di circa tremila euro, della presenza di piu' persone e di una base operativa/organizzazione, elementi ostativi al riconoscimento della fattispecie piu' lieve. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Norma relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti. E' stata applicata per configurare il delitto contestato ai ricorrenti in relazione alla detenzione della marijuana sequestrata.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi di lieve entita' per le condotte di illecita detenzione/spaccio. La Corte ha interpretato che il beneficio non si concede quando, oltre alla quantita', emergono modalita', organizzazione (anche rudimentale), piu' partecipanti, possibilita' di lucro e modalita' di detenzione/strumentazione che dimostrano una capacita' di diffusione non occasionale.
principio di limitazione del sindacato della Cassazione (divieto di riesame del merito)
La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non puo' rimettere in discussione la valutazione del merito operata dai giudici di merito se la motivazione e' logica, congrua e non contraddittoria; le doglianze che in realta' chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
Massime di principio
- Per valutare la riconducibilita' alla lieve entita' ex art. 73, comma 5, il giudice deve considerare congiuntamente sia gli elementi relativi all'azione (mezzi, modalita', circostanze, presenza di una base operativa, strumenti per il confezionamento) sia quelli relativi all'oggetto materiale (quantita', purezza, numero di dosi ricavabili).
- La presenza di piu' soggetti coinvolti, di una 'base' per confezionare dosi e di attrezzatura per lo spaccio e' elemento ostativo al riconoscimento della fattispecie di lieve entita', anche se alcune cessioni possono essere di modica quantita'.
- Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dagli indagati possono avere grande valore probatorio; la loro attendibilita' va valutata nel contesto (coerenza con altri elementi, dettaglio delle informazioni fornite, comportamento degli altri indagati), e la mera asserzione di scarsa padronanza della lingua non annulla automaticamente la rilevanza delle dichiarazioni se risulta che l'indagato comprendeva e si esprimeva.
- In Cassazione e' difficile ottenere la riforma per motivi che implichino una rivalutazione del materiale probatorio: la censura deve rilevare vizi di diritto o gravi insufficienze logiche della motivazione, non semplici alternative ricostruzioni dei fatti.
- Nella fase di valutazione della lieve entita' e' opportuno documentare o contestare elementi oggettivi come numero di dosi ricavabili, luoghi e modalita' di detenzione, strumenti per il confezionamento, modalita' di acquisto e possibile lucro, per dimostrare la natura occasionale o non occasionale dell'attivita'.
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