Cassazione Penale, Sentenza n. 23066/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Di Puppo, contestato come organizzatore e promotore di una associazione di tipo 'ndranghetistico (capo 1) e per due condotte estorsive (capi 52 e 53) aggravate dall'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, carenza di gravi indizi in ordine al ruolo associativo (anche per il periodo di detenzione dal 2010 al 2018), inaffidabilità o scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, discordanza temporale tra intercettazioni e fatti e mancata individualizzazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche alcune censure e manifestamente infondati gli altri motivi, confermando la ricostruzione del Tribunale di Catanzaro: sussistono gravi indizi in ordine al ruolo apicale attribuito a Di Puppo, fondati su dichiarazioni plurime e reciprocamente riscontrate di collaboratori di giustizia, intercettazioni, servizi di osservazione, movimenti GPS e sulle estorsioni contestate. Ha altresì ritenuto applicabile l'aggravante dell'associazione armata per fatto notorio di disponibilità di armi nella consorteria e ha respinto le contestazioni temporali avanzate dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per contestare l'associazione di tipo mafioso; la sentenza valorizza l'aggravante dell'associazione armata (comma 4) sulla base del fatto notorio della stabile disponibilità di armi nell'organizzazione e ritiene che l'aggravante possa essere riferita a ogni singolo partecipe, ancora più se in posizione apicale
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione e tentata estorsione: i giudici hanno ritenuto sussistere gravi indizi anche per le condotte estorsive (capi 52 e 53) sulla base delle intercettazioni, osservazioni e rinvenimento di bottiglie incendiarie
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul riesame/impugnazione contro misure cautelari; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione del Tribunale in sede di riesame e la completezza dell'esame delle risultanze
art. 125 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato, descrivendo il contesto associativo e le fonti di prova
art. 56 cod. pen.
Richiamata in relazione ai reati-fine; la Corte ha esaminato la connessione tra condotte e strategia estorsiva nell'ambito associativo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia; la Corte dispone gli invii agli uffici competenti
Massime di principio
- In sede cautelare la Corte di legittimità esercita un controllo limitato alla verificazione dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche di insufficiente motivazione sono spesso inammissibili.
- Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, se puntuali, ripetute e reciprocamente riscontrate, possono costituire elemento probatorio grave ai fini della custodia cautelare, anche se parte delle dichiarazioni riguardano periodi precedenti o coincidenti con periodi di detenzione del sospettato.
- La condanna o la detenzione precedenti non escludono automaticamente l'emergere di nuove responsabilità o di un ruolo evolutivo nell'associazione; va valutato il contesto temporale complessivo e le risultanze successive (intercettazioni, osservazioni, movimenti).
- Negli organismi mafiosi la disponibilità stabile di armi può essere considerata fatto notorio; l'aggravante dell'associazione armata può essere quindi estesa a singoli partecipi, specialmente se apicali.
- Per i reati-fine (es. estorsione) occorre coerenza temporale e probatoria tra intercettazioni, riscontri materiali e attività investigative; contestazioni meramente alternative alla lettura dei giudici di merito tendono ad essere respinte se non supportate da elementi probatori nuovi e specifici.
- In sede di impugnazione cautelare è importante indicare con precisione quali sono le omissioni o contraddizioni della motivazione e produrre elementi concreti che mostrino l'assenza di gravi indizi; argomentazioni generiche o basate su letture alternative delle prove sono a rischio inammissibilità.
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