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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23066/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Di Puppo, contestato come organizzatore e promotore di una associazione di tipo 'ndranghetistico (capo 1) e per due condotte estorsive (capi 52 e 53) aggravate dall'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, carenza di gravi indizi in ordine al ruolo associativo (anche per il periodo di detenzione dal 2010 al 2018), inaffidabilità o scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, discordanza temporale tra intercettazioni e fatti e mancata individualizzazione degli elementi probatori.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche alcune censure e manifestamente infondati gli altri motivi, confermando la ricostruzione del Tribunale di Catanzaro: sussistono gravi indizi in ordine al ruolo apicale attribuito a Di Puppo, fondati su dichiarazioni plurime e reciprocamente riscontrate di collaboratori di giustizia, intercettazioni, servizi di osservazione, movimenti GPS e sulle estorsioni contestate. Ha altresì ritenuto applicabile l'aggravante dell'associazione armata per fatto notorio di disponibilità di armi nella consorteria e ha respinto le contestazioni temporali avanzate dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per contestare l'associazione di tipo mafioso; la sentenza valorizza l'aggravante dell'associazione armata (comma 4) sulla base del fatto notorio della stabile disponibilità di armi nell'organizzazione e ritiene che l'aggravante possa essere riferita a ogni singolo partecipe, ancora più se in posizione apicale

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione e tentata estorsione: i giudici hanno ritenuto sussistere gravi indizi anche per le condotte estorsive (capi 52 e 53) sulla base delle intercettazioni, osservazioni e rinvenimento di bottiglie incendiarie

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame/impugnazione contro misure cautelari; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione del Tribunale in sede di riesame e la completezza dell'esame delle risultanze

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato, descrivendo il contesto associativo e le fonti di prova

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamata in relazione ai reati-fine; la Corte ha esaminato la connessione tra condotte e strategia estorsiva nell'ambito associativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia; la Corte dispone gli invii agli uffici competenti

Massime di principio

  • In sede cautelare la Corte di legittimità esercita un controllo limitato alla verificazione dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche di insufficiente motivazione sono spesso inammissibili.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, se puntuali, ripetute e reciprocamente riscontrate, possono costituire elemento probatorio grave ai fini della custodia cautelare, anche se parte delle dichiarazioni riguardano periodi precedenti o coincidenti con periodi di detenzione del sospettato.
  • La condanna o la detenzione precedenti non escludono automaticamente l'emergere di nuove responsabilità o di un ruolo evolutivo nell'associazione; va valutato il contesto temporale complessivo e le risultanze successive (intercettazioni, osservazioni, movimenti).
  • Negli organismi mafiosi la disponibilità stabile di armi può essere considerata fatto notorio; l'aggravante dell'associazione armata può essere quindi estesa a singoli partecipi, specialmente se apicali.
  • Per i reati-fine (es. estorsione) occorre coerenza temporale e probatoria tra intercettazioni, riscontri materiali e attività investigative; contestazioni meramente alternative alla lettura dei giudici di merito tendono ad essere respinte se non supportate da elementi probatori nuovi e specifici.
  • In sede di impugnazione cautelare è importante indicare con precisione quali sono le omissioni o contraddizioni della motivazione e produrre elementi concreti che mostrino l'assenza di gravi indizi; argomentazioni generiche o basate su letture alternative delle prove sono a rischio inammissibilità.

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