Regolamento (UE) 2020/600
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione del 30 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce deroghe urgenti e temporanee a diverse norme di esecuzione della PAC per fronteggiare gli effetti della pandemia di Covid-19. Le misure riguardano soprattutto proroghe di termini, maggiore flessibilità nella modifica dei programmi e adattamenti procedurali nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, apistico e scolastico. La finalità è consentire agli Stati membri e ai beneficiari di completare o riprogrammare attività non eseguibili nei termini ordinari a causa delle restrizioni e delle difficoltà operative causate dalla crisi sanitaria.
Deroga temporanea a varie norme di esecuzione della PAC per consentire misure di flessibilità e proroghe nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, apistico e del programma destinato alle scuole a causa della pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e agli operatori beneficiari di misure previste nell'ambito della politica agricola comune nei settori degli ortofrutticoli, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, dell'apicoltura e del programma dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. Le deroghe incidono su domande di aiuto, programmi operativi e nazionali di sostegno, programmi di lavoro triennali, programmi apicoli e attività scolastiche riferite in particolare agli anni 2019, 2020, all'esercizio 2020, all'anno apicolo 2020 e all'anno scolastico 2019/2020, con effetti anche sul programma scolastico 2021/2022 per taluni profili di ripartizione. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e le misure sono temporanee, motivate dall'emergenza Covid-19.
Deroghe urgenti alla PAC per far fronte alla crisi Covid-19
Il regolamento introduce misure temporanee e straordinarie per attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 su diversi comparti della politica agricola comune. La Commissione evidenzia, nei considerando, che le restrizioni alla mobilità, le difficoltà logistiche, la carenza di manodopera, la chiusura di mercati e di istituti scolastici hanno compromesso la normale esecuzione dei programmi di sostegno e delle attività finanziate dall'Unione.
Ambito e finalità delle deroghe
Le deroghe incidono su cinque gruppi di atti di esecuzione: il regolamento (UE) 2017/892 per gli ortofrutticoli, il regolamento (UE) 2016/1150 per il vino, il regolamento (UE) n. 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola, il regolamento (UE) 2015/1368 per l'apicoltura e il regolamento (UE) 2017/39 per il programma destinato alle scuole. La ratio comune è consentire proroghe, riprogrammazioni e adattamenti procedurali quando le attività non possono essere svolte nei termini ordinari a causa delle misure anti-contagio.
Settore ortofrutticolo
L'articolo 1 modifica temporaneamente l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Le organizzazioni di produttori possono includere nelle domande di aiuto spese relative a operazioni programmate ma non eseguite entro il 31 dicembre, a condizione che tali operazioni siano completate entro il 15 agosto dell'anno successivo e che la domanda sia presentata entro il 15 febbraio. La deroga vale sia per le spese riferite al 2019, con domanda entro il 15 febbraio 2020, sia per quelle riferite al 2020, con domanda entro il 15 febbraio 2021.
Settore vitivinicolo
L'articolo 2 introduce una maggiore flessibilità nei programmi nazionali di sostegno di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono presentare modifiche ogniqualvolta necessario nel corso dell'esercizio 2020, purché non oltre il 15 ottobre 2020, derogando al limite ordinario di due modifiche per esercizio finanziario.
In materia di vendemmia verde, gli Stati membri possono:
- fissare il termine per le domande tra il 15 aprile e il 30 giugno 2020;
- non richiedere la dimostrazione di una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la vendemmia verde;
- fissare, entro il 30 giugno, un termine per l'esecuzione delle operazioni successivo alla domanda, purché anteriore al normale periodo di raccolta in qualsiasi zona.
Settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola
L'articolo 3 consente di modificare i programmi di lavoro triennali iniziati il 1° aprile 2018 per riprogrammare le attività del secondo anno dopo il 31 marzo 2020, se non eseguite per difficoltà legate al Covid-19. La modifica è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2020, di una domanda di pagamento parziale per le attività del secondo anno svolte prima del 1° aprile 2020 e all'imputazione del finanziamento UE al secondo anno di attuazione. Per tali programmi non si applica l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.
Per il terzo anno del programma triennale, il termine ordinario di due mesi per notificare le modifiche non si applica se le attività inizialmente previste non hanno potuto avere luogo, in tutto o in parte, per la pandemia e l'attività modificata si svolge solo dopo l'accettazione dell'autorità competente.
Programmi apicoli nazionali
L'articolo 4 permette agli Stati membri di modificare i programmi apicoli in modo che le misure previste per l'anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. Tali misure sono comunque considerate effettuate nell'anno apicolo 2020. Le modifiche devono essere notificate alla Commissione e approvate prima dell'attuazione, secondo la procedura ordinaria prevista dall'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368.
Programma destinato alle scuole
L'articolo 5 proroga fino al 30 settembre 2020 la durata dell'anno scolastico 2019/2020, al fine di recuperare le attività interrotte dalla chiusura degli istituti scolastici. Per le attività svolte dopo il 31 luglio 2020, le domande di aiuto possono riguardare periodi inferiori a due settimane; devono essere presentate entro il 30 settembre 2020, pena la mancata erogazione dell'aiuto; e i pagamenti devono essere effettuati entro il 15 ottobre 2020.
Il regolamento prevede inoltre che, ai fini della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione per l'anno scolastico 2021/2022, non si applichi il criterio basato sul livello di utilizzo degli aiuti nell'anno scolastico 2019/2020. In questo modo, il minor utilizzo causato dalla pandemia non incide sulla futura riassegnazione tra Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in linea con la sua natura di regolamento UE.
Disposizioni principali
Deroghe per il settore ortofrutticolo
Per le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020, possono essere coperte spese per operazioni programmate per il 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019, purché le operazioni siano eseguibili entro il 15 agosto 2020. La stessa logica si applica alle domande presentate entro il 15 febbraio 2021 per operazioni programmate per il 2020 ma non eseguite entro il 31 dicembre 2020, se eseguibili entro il 15 agosto 2021. La deroga interviene sull'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
Flessibilità nei programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo
Gli Stati membri possono presentare modifiche ai programmi nazionali di sostegno, in relazione alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso dell'esercizio 2020, ma non oltre il 15 ottobre 2020, in deroga al limite ordinario di due modifiche per esercizio finanziario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Vendemmia verde: termini e requisiti derogatori
Per l'esercizio 2020 gli Stati membri possono fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde tra il 15 aprile e il 30 giugno; possono inoltre non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde; e possono fissare, entro il 30 giugno, un termine successivo alla presentazione delle domande per l'esecuzione delle operazioni, che deve essere anteriore al normale periodo di raccolta in qualsiasi zona (stage Baggiolini N, BBCH 89).
Deroghe per i programmi di lavoro dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Per i programmi di lavoro triennali iniziati il 1° aprile 2018, l'autorità competente può accettare modifiche destinate a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno, se non svolte per difficoltà dovute al Covid-19, a condizione che l'organizzazione beneficiaria presenti entro il 30 giugno 2020 domanda di pagamento parziale per le attività svolte prima del 1° aprile 2020 e che il finanziamento UE sia imputato al secondo anno di attuazione. Per tali programmi non si applica l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014. Per il terzo anno, il termine di due mesi per notificare modifiche non si applica se le modifiche riguardano attività non potute svolgere a causa della pandemia e l'attività modificata si svolge dopo l'accettazione dell'autorità competente.
Programmi apicoli nazionali: proroga delle misure 2020
Gli Stati membri possono modificare i programmi apicoli in modo che le misure previste per l'anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020; tali misure sono considerate effettuate nell'anno apicolo 2020. Le modifiche devono essere notificate alla Commissione e approvate prima dell'attuazione, seguendo la procedura dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368.
Programma destinato alle scuole: proroga dell'anno scolastico e nuovi termini
La durata dell'anno scolastico 2019/2020 è prorogata fino al 30 settembre 2020. Per le attività svolte dopo il 31 luglio 2020, le domande di aiuto possono riguardare periodi inferiori a due settimane, devono essere presentate entro il 30 settembre 2020 e, se il termine è superato, l'aiuto non è versato. I pagamenti devono essere effettuati entro il 15 ottobre 2020.
Programma destinato alle scuole: riassegnazione degli aiuti UE
Per il calcolo della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione per l'anno scolastico 2021/2022 non si applica il criterio basato sul livello di utilizzo degli aiuti dell'Unione nell'anno scolastico 2019/2020. È quindi escluso che il minor utilizzo dovuto alla chiusura delle scuole penalizzi la futura riassegnazione tra Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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