Cassazione Penale, Ordinanza n. 28058/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era del tutto generico e non conteneva alcuna concreta deduzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dedotto riguarda, in modo generico, l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che il ricorso non sviluppa alcuna specifica deduzione a sostegno delle doglianze.
Norme richiamate
È richiamato come titolo del delitto per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
È evocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma la censura è ritenuta inammissibile per genericità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere deduzioni specifiche e non può limitarsi a formule generiche o apodittiche; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La doglianza relativa alla pena o alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, con indicazione delle ragioni per cui la decisione sarebbe erronea o illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28013/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →