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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa agli atti concernenti il tracciato e i titoli abilitativi della conduttura di acqua potabile a servizio di una casa vacanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale chiedendo gli atti relativi al tracciato di una conduttura di acqua potabile su strada comunale, nonché titoli abilitativi, pareri, delibere e ogni altro provvedimento inerente. L'istanza era motivata dall'esigenza di acquisire una conoscenza completa della situazione per valutare le iniziative difensive e tutelare la propria posizione, quale proprietario di un'azienda agricola adiacente interessato ad allacciarsi alla rete idrica. In mancanza di risposta entro trenta giorni, il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine al Comune di esibire la documentazione. La censura principale consisteva nell'illegittimità del diniego, poiché la richiesta integrava accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 e presentava un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il decorso del termine di trenta giorni senza risposta aveva determinato il silenzio-diniego. La richiesta è stata qualificata come accesso difensivo, poiché l'istanza indicava in modo sufficientemente puntuale la situazione soggettiva del richiedente e il collegamento necessario tra la documentazione richiesta e l'interesse all'allacciamento alla rete idrica. Richiamando i principi dell'Adunanza Plenaria n. 4/2021, il giudice ha precisato che l'accesso difensivo non prevale automaticamente sugli interessi contrapposti e richiede la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria, ma che non occorre dimostrare la concreta utilità degli atti per una futura azione giudiziaria né la fondatezza della pretesa sostanziale. Nel caso concreto tale nesso è stato ritenuto palese e adeguatamente rappresentato. Il silenzio-diniego è stato quindi dichiarato illegittimo ed è stato accertato il diritto all'ostensione nei limiti della richiesta. Il Comune è stato ordinato di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, restando impregiudicata la possibilità di applicare motivatamente i limiti e le esclusioni previste dall'art. 24 l. 241/1990. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell'accesso documentale esercitato dal ricorrente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Riconosce l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla cura o difesa di interessi giuridici, imponendo tuttavia la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria e lasciando fermi i limiti e le esclusioni previsti dalla legge.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    l'istanza si intende respinta

    Il mancato riscontro dell'amministrazione entro trenta giorni determina il silenzio-diniego sull'istanza di accesso.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'ambito del giudizio sull'accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.

  • art. 24 l. 241/1990

    I limiti e le esclusioni dal diritto di accesso possono essere applicati dall'amministrazione in modo motivato anche nell'esecuzione dell'ordine giudiziale di ostensione.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiede che l'istanza rappresenti in modo puntuale e specifico la posizione giuridica da tutelare e il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e tale posizione; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
  • Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione deve valutare la pertinenza astratta dei documenti rispetto all'esigenza di tutela rappresentata, senza sostituire tale valutazione con un giudizio sulla fondatezza della pretesa sostanziale o sulla concreta utilità degli atti in un eventuale processo.
  • Il decorso del termine di trenta giorni previsto per la decisione sull'istanza di accesso determina, in assenza di risposta, il silenzio-diniego impugnabile ai sensi della disciplina sull'accesso.
  • L'accertamento giudiziale del diritto di accesso non esclude l'applicazione motivata, in sede di ostensione, dei limiti e delle esclusioni previsti dall'art. 24 l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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