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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento/decreto prot. uscita n. -OMISSIS-, Fasc. -OMISSIS- reso dal Prefetto della Provincia di Enna, con il quale è stato disposto, tra l'altro, «il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti del Sig. -OMISSIS-, sopra meglio generalizzato, per i motivi indicati in premessa», e che «tutte le armi, le munizioni e le materie esplodenti di cui il medesimo è proprietario, ovvero qualsiasi altra arma, eventualmente ancora in suo possesso, dovranno essere cedute, entro il termine di giorni 150 (centocinquanta) dalla notifica del presente atto, ad un terzo non convivente ovvero ad un'armeria»; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche ad oggi non conosciuto, compresi: - il relativo provvedimento di avvio del procedimento adottato dalla Prefettura di Enna, prot. n. -OMISSIS- come richiamato nell'atto suddetto; - la richiesta della Stazione Carabinieri di Paternò, prot. n. -OMISSIS-, non conosciuta, come richiamata nel verbale di ritiro cautelare delle armi redatto dalla Stazione Carabinieri di Enna in data -OMISSIS-; - la «proposta per l'emissione di un decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 co. 1 T.U.L.P.S. e di revoca di eventuale licenza di porto d'armi per uso sportivo/Caccia ex art. 10 e 11 T.U.L.P.S. avanzata nei confronti di: -OMISSIS-…», prot. n. -OMISSIS-, adottata dalla Legione Carabinieri “Sicilia” - Stazione di Paternò, come richiamata nel suddetto provvedimento/decreto prefettizio; - il provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- Fascicolo -OMISSIS-, reso dalla Prefettura di Enna, di diniego alla riapertura del procedimento in relazione all'istanza di riesame in autotutela avanzata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro 150 giorni e previsione di confisca e rottamazione in caso di mancata cessione; diniego di riapertura del procedimento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Enna che gli vietava di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e gli imponeva di cedere i beni entro 150 giorni a un terzo non convivente o a un'armeria, prevedendo, in caso di mancata cessione, la confisca e la successiva rottamazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui l'avvio del procedimento prefettizio, la richiesta della Stazione Carabinieri di Paternò, la proposta dell'Arma per l'emissione del divieto e la revoca di eventuali licenze, nonché il diniego di riapertura del procedimento a seguito dell'istanza di riesame in autotutela. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto dei singoli motivi di illegittimità dedotti, riservandone l'esame alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di riservare alla sede di merito l'esame dei profili di illegittimità dedotti e ha fissato l'udienza pubblica del 4 novembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. In via cautelare ha sospeso parzialmente gli effetti del decreto prefettizio, limitatamente all'obbligo di cessione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti entro 150 giorni e alla conseguente previsione di confisca e rottamazione. Nelle more del giudizio, ha disposto che tutti i beni siano custoditi presso la Stazione Carabinieri di Enna oppure in altro deposito individuato dal Prefetto di Enna. È rimasto fermo il divieto di detenzione di armi e munizioni imposto dal decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

    La disposizione è richiamata quale base del decreto prefettizio impugnato; l'ordinanza cautelare non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • artt. 10 e 11 T.U.L.P.S.

    revoca di eventuale licenza di porto d'armi per uso sportivo/Caccia

    Le disposizioni sono richiamate nell'atto presupposto in relazione all'eventuale revoca della licenza; l'ordinanza non esamina nel merito la relativa legittimità.

  • art. 6, quinto comma, legge 22 maggio 1975, n. 152

    Trascorso inutilmente tale termine, le predette armi e munizioni saranno da ritenersi confiscate

    La norma è richiamata dal decreto quale fondamento della confisca conseguente alla mancata cessione; gli effetti di tale previsione sono stati sospesi in via cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di fissare l'udienza di merito e di adottare una misura cautelare interinale, mantenendo integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nel provvedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere soltanto alcune prescrizioni del provvedimento impugnato, mantenendo efficaci le altre quando la tutela interinale lo richieda e sia possibile separare gli effetti delle diverse statuizioni.
  • Quando il provvedimento prefettizio impone la cessione di armi e munizioni entro un termine, prevedendo in caso di inottemperanza la confisca e la rottamazione, il giudice può sospendere cautelarmente tali effetti patrimoniali e ablatori disponendo, in via alternativa, la custodia dei beni presso l'autorità di pubblica sicurezza o in un deposito individuato dall'autorità competente.
  • La sospensione cautelare di un obbligo di cessione e delle conseguenze della mancata osservanza non comporta necessariamente la sospensione del distinto divieto di detenzione di armi e munizioni, che può restare efficace nelle more del giudizio.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando l'esame dei motivi di illegittimità richiede un approfondimento riservato alla fase di merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica e adottare una misura cautelare limitata e conservativa della situazione controversa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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