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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15236/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di somme versate dalla contribuente in relazione a cartelle di pagamento poi sgravate a seguito di provvedimenti giurisdizionali. La società chiedeva anche gli interessi ex art. 44 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che dovessero essere calcolati dal momento del pagamento delle imposte indebitamente versate e fino all'effettivo accredito, comprensivi anche dei compensi di riscossione. L'amministrazione riconosceva la debenza degli interessi ma ne contestava il dies a quo, ritenendo che dovesse coincidere con la scadenza del termine per il pagamento della cartella, e il dies ad quem, sostenendo che dovesse coincidere con la data del provvedimento di sgravio/ordinativo, non già con l'effettivo accredito. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. 602/1973 e, quanto al termine finale, anche dell'art. 1182 c.c., censurando la decisione regionale che aveva invece individuato il termine iniziale nel pagamento e quello finale nella messa a disposizione delle somme al contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che gli interessi previsti dall'art. 44 d.P.R. 602/1973 hanno funzione reintegratoria del depauperamento subito dal contribuente e decorrono quindi dal momento dell'effettivo pagamento delle somme indebitamente richieste, non dalla scadenza del ruolo o da altra data anteriore. Ha inoltre ribadito che il termine finale coincide con la data dell'ordinativo di pagamento, o comunque con l'atto che pone l'amministrazione in condizione di adempiere, non con l'effettivo accredito al contribuente; nel caso di somme iscritte a ruolo e poi sgravate, il provvedimento di sgravio non equivale di per sé a ordinativo di pagamento. Poiché la CTR si era attenuta a tali principi, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1,375 per cento [poi 1%] per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di amministrazione o dell'elenco di rimborso.

    La norma ha natura reintegratoria: gli interessi non presuppongono mora dell'amministrazione, ma compensano il depauperamento patrimoniale del contribuente. Il dies a quo coincide con l'effettivo pagamento delle somme, mentre il dies ad quem coincide con l'ordinativo di pagamento (o atto equivalente che abilita il pagamento), non con l'effettivo accredito.

  • art. 1182 c.c.

    La Corte esclude l'applicabilità della regola del pagamento al domicilio del creditore nei rimborsi tributari, richiamando la giurisprudenza che individua il momento liberatorio dell'amministrazione nella data dell'ordinativo di pagamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Gli interessi dovuti sul rimborso di imposte indebitamente versate hanno funzione compensativa del pregiudizio patrimoniale subito dal contribuente e non funzione sanzionatoria per ritardo dell'amministrazione.
  • Nel rimborso di somme indebitamente riscosse, il termine iniziale di decorrenza degli interessi va individuato nel momento in cui il contribuente ha effettivamente effettuato il pagamento e la somma è uscita dal suo patrimonio.
  • Il termine finale di maturazione degli interessi coincide con l'ordinativo di pagamento o con l'atto che mette l'amministrazione in condizione di adempiere, poiché da quel momento l'eventuale ritardo successivo non è più imputabile all'amministrazione finanziaria.
  • Nel caso di somme riscosse tramite iscrizione a ruolo e successivo sgravio, il provvedimento di sgravio non equivale automaticamente all'ordinativo di pagamento del rimborso.
  • Ai fini dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, sono irrilevanti sia la comunicazione dell'ordinativo sia l'effettivo accredito, salvo eventuali profili di responsabilità del soggetto incaricato del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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