Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9188/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.12 sedi del Sud Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 51,375 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.12 sedi del Sud Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.

Giustizia amministrativa202604086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria degli idonei mediante applicazione del limite del 20% degli idonei non vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità, non è stata inserita tra gli idonei non vincitori per effetto della cosiddetta “taglia idonei” prevista dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. Ha dedotto: 1) la violazione della disciplina, sostenendo che il profilo di Ispettore Chimico rientrasse tra il personale sanitario escluso dal limite, in quanto la professione di chimico è qualificata come professione sanitaria, e che le funzioni di polizia giudiziaria giustificassero altresì l’esclusione prevista per il personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001; 2) l’inapplicabilità del limite in ragione dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, che ha sospeso la “taglia idonei” per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025, invocando sia la riapertura dei termini nel 2024 sia la riadozione del bando nel 2025 in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato; in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; 3) l’illegittimo ritardo nella conclusione della procedura, che avrebbe determinato l’applicazione della disciplina sopravvenuta sfavorevole, in violazione dei principi di affidamento, buon andamento, par condicio e favor partecipationis. Le amministrazioni hanno eccepito la carenza di interesse e sostenuto la legittimità dell’applicazione del limite.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo concreto e attuale l’interesse della candidata all’inserimento tra gli idonei non vincitori, in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Ha chiarito che l’Ispettore Chimico, pur appartenendo in astratto alle professioni sanitarie, è una figura tecnico-amministrativa inserita nei ruoli del Ministero dell’agricoltura e non nel personale sanitario o sociosanitario dell’amministrazione sanitaria o del SSN; pertanto non beneficia dell’eccezione alla “taglia idonei”. Anche le funzioni di polizia giudiziaria hanno rilievo funzionale e non modificano lo status o l’inquadramento ordinamentale, sicché non comportano l’appartenenza al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Quanto alla disciplina temporanea dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, il Collegio ha ritenuto tassativo il riferimento ai concorsi banditi nel 2025 e alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025. La riapertura dei termini nel 2024 non rende il concorso un concorso bandito nel 2025. La riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, ha natura meramente convalidante e non innovativa: ha colmato il deficit motivazionale senza costituire una nuova indizione, sicché resta rilevante la data del bando modificato del 26 marzo 2024. La deroga, in quanto eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la delimitazione temporale della sospensione rientra nella discrezionalità legislativa e non presenta manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, anche alla luce della finalità di rafforzamento della capacità assunzionale della PA e del nuovo principio per cui il concorso costituisce strumento ordinario e prioritario di reclutamento. È stato infine respinto il motivo sul ritardo, poiché non esiste una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali e il protrarsi dell’iter è dipeso da ricorsi e pronunce giurisdizionali, non da inerzia dell’amministrazione. Esito: rigetto del ricorso; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»

    L’eccezione riguarda il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del SSN e il personale appartenente agli ordinamenti speciali indicati dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001; non comprende una figura tecnico-amministrativa del Ministero dell’agricoltura solo perché esercita una professione sanitaria o funzioni di polizia giudiziaria.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia»

    La disposizione individua categorie in base allo specifico ordinamento di appartenenza; l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria non determina di per sé l’inquadramento nel personale soggetto a ordinamento speciale.

  • art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25

    «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

    La deroga alla “taglia idonei” è temporalmente circoscritta alle graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; trattandosi di norma derogatoria, non può essere estesa a concorsi banditi nel 2024 mediante interpretazione estensiva o analogica.

  • art. 4, comma 1, d.l. 14 marzo 2025, n. 25

    «il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

    La disposizione esprime un indirizzo legislativo volto a privilegiare l’indizione di nuove procedure concorsuali rispetto allo scorrimento delle graduatorie.

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali e istruttori.

  • art. 30 c.p.a.

    Era invocato per la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, non accolta in conseguenza del rigetto della domanda principale.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Il giudice ha escluso il contrasto della disciplina derogatoria con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, ritenendo oggettiva e coerente la delimitazione temporale operata dal legislatore.

Massime di principio

  • Ai fini dell’eccezione alla limitazione del 20% degli idonei non vincitori prevista per il personale sanitario e sociosanitario, rilevano l’inquadramento ordinamentale e il comparto di appartenenza, non la sola qualificazione astratta della professione come sanitaria: una figura tecnico-amministrativa inserita nei ruoli di un ministero non sanitario resta soggetta alla limitazione.
  • L’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ha natura funzionale e non modifica lo status o l’ordinamento di appartenenza del dipendente; pertanto non determina l’applicazione dell’eccezione prevista per il personale soggetto agli ordinamenti speciali elencati dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001.
  • La deroga temporanea alla “taglia idonei” prevista per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025 è di stretta interpretazione e non può essere estesa, per analogia o a fortiori, a concorsi banditi in anni diversi da quelli espressamente indicati.
  • La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato amministrativo per colmare un deficit motivazionale, senza modificare sostanzialmente l’indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non innovativa; essa non determina una nuova data di bando ai fini dell’applicazione della disciplina sopravvenuta.
  • In assenza di una condotta amministrativa univoca idonea a ingenerare un ragionevole affidamento su una specifica tempistica, il mero protrarsi di una procedura concorsuale non fonda un affidamento giuridicamente tutelabile sull’applicazione di una disciplina normativa più favorevole. Il ritardo deve essere valutato alla luce delle concrete circostanze della procedura e non di una durata massima generale predeterminata.
  • La delimitazione temporale e oggettiva di una disciplina legislativa derogatoria in materia di reclutamento pubblico rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3 e 97 Cost. in assenza di una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.