Ordinanza n. 84/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di approvazione degli elenchi provvisorio e definitivo delle domande non ammesse a contributo e rigetto della richiesta di riesame, per carenza del requisito previsto dall’art. 5 del bando SRD03 Azione A Agriturismo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato gli atti con cui la Regione Basilicata ha dichiarato non ammissibile la domanda di sostegno presentata nell’ambito del bando SRD03, Azione A Agriturismo, ritenendo violato il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 5 del bando. Ha inoltre impugnato, in via subordinata, l’art. 9, comma 8, del bando, nella parte in cui non consentirebbe di allegare alla domanda una dichiarazione d’impegno a prolungare la durata dei titoli di conduzione quando la durata residua sia superiore a cinque anni ma inferiore a dieci. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, reputando prima facie condivisibile la motivazione degli atti regionali: il progetto non possedeva il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 5 del bando, poiché il contratto di affitto utilizzato dalla società aveva una durata residua inferiore a quella richiesta. Il richiamo all’art. 9, comma 8, del bando è stato ritenuto apparentemente non pertinente, perché tale disposizione disciplina un impegno ulteriore riferito a una fase successiva e non alla fase di ammissione della domanda. Il giudice ha inoltre rilevato che non era stato provato alcun pregiudizio grave e irreparabile. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, non essendosi costituite controparti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 5 del Bando intervento SRD03 Azione A Agriturismo
Prevede il requisito di ammissibilità relativo alla durata dei titoli di conduzione; il TAR ha ritenuto prima facie legittima la non ammissione perché il contratto di affitto aveva una durata residua inferiore a quella richiesta.
art. 9, comma 8, del Bando intervento SRD03 Azione A Agriturismo
Disciplina un impegno ulteriore, ritenuto dal TAR non pertinente alla verifica del requisito nella fase di ammissione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando la non ammissione a un beneficio pubblico si fonda su un requisito previsto dal bando e, a un sommario esame, la documentazione prodotta dimostra che tale requisito non è posseduto.
- Una disposizione del bando che prevede un impegno ulteriore per una fase successiva dell’intervento non può essere invocata, in assenza di diversa previsione, per superare la carenza di un requisito richiesto nella fase di ammissione della domanda.
- La tutela cautelare richiede anche la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua mancata dimostrazione è autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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