Sentenza del 29/10/2020 n. 23877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato per Euro 60,00 relativo a un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.). Il ricorrente deduceva violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.23, comma 10 e del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.10, comma 1 (testo anteriore alla modifica del 2009), sostenendo che l'opposizione all'esecuzione dovesse beneficiare dell'esenzione dal contributo unificato; in via pregiudiziale proponeva censura di legittimità costituzionale delle norme per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione di incostituzionalità per mancata specificazione dei termini e motivi e del 'tertium comparationis'. Sostanzialmente ha stabilito che l'esenzione dal contributo unificato prevista dalla L. 24/1981, art.23, comma 10 e dal D.P.R. 115/2002, art.10 (testo anteriore alla modifica) si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla L. 689/1981 e non si estende al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.; le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente e non per analogia. Per tali ragioni il ricorso è infondato. La Corte ha compensato le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso (D.P.R. 115/2002, art.13).
Norme richiamate
L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10
"gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta"
La Corte interpreta la norma come riferita esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non estendibile per analogia ad altri riti (es. opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10, comma 1 (testo anteriore alla modifica del 2009)
La disposizione, nella formulazione precedente alla modifica, riconduceva l'esenzione dal contributo unificato per le ipotesi tassativamente previste (tra cui l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione); la Corte conferma che tale esenzione non si applica all'opposizione all'esecuzione.
Codice di Procedura Civile, articolo 615
Il giudizio di opposizione all'esecuzione disciplinato dall'art.615 c.p.c. è un rito di matrice codicistica distinto dall'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non rientra nelle esenzioni previste dalla L. 689/1981.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, n.3 e n.5
La Corte ha riqualificato il motivo di ricorso da omissione di esame di fatto (n.5) a violazione di legge (n.3) ritenendo ammissibile la riclassificazione purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile.
Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 3 e 24
La questione di legittimità costituzionale invocata dal ricorrente è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di argomentazione: il ricorrente non ha indicato adeguatamente i 'termini e motivi' della rilevanza e della non manifesta infondatezza né il criterio comparativo per l'art.3.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni citate.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali e contributive nelle procedure giudiziarie sono di stretta interpretazione e non ammettono estensione per analogia: applicare un'esenzione richiede che il caso rientri esplicitamente nel perimetro normativo.
- L'esenzione dal contributo unificato prevista dalla L. 689/1981 si riferisce specificamente all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non si estende automaticamente ad altri riti, come l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
- Se si intende sollevare una questione di incostituzionalità è necessario motivare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, indicando il criterio comparativo per la presunta violazione dell'art.3 Cost.; in sua assenza la questione è inammissibile.
- In sede di cassazione la Corte può riqualificare il motivo di ricorso (es. da omesso esame di fatto a violazione di legge) purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile nella articolazione del motivo.
- In caso di questioni giuridiche di novità la Corte può disporre la compensazione delle spese; tuttavia ciò non comporta accoglimento del ricorso se il diritto è interpretato in senso contrario.
- Le note e risoluzioni amministrative (es. Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia) possono confortare l'interpretazione della Corte ma non sostituiscono la necessaria delimitazione normativa stabilita per le esenzioni.
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