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Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23877 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato per Euro 60,00 relativo a un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.). Il ricorrente deduceva violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.23, comma 10 e del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.10, comma 1 (testo anteriore alla modifica del 2009), sostenendo che l'opposizione all'esecuzione dovesse beneficiare dell'esenzione dal contributo unificato; in via pregiudiziale proponeva censura di legittimità costituzionale delle norme per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione di incostituzionalità per mancata specificazione dei termini e motivi e del 'tertium comparationis'. Sostanzialmente ha stabilito che l'esenzione dal contributo unificato prevista dalla L. 24/1981, art.23, comma 10 e dal D.P.R. 115/2002, art.10 (testo anteriore alla modifica) si applica esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla L. 689/1981 e non si estende al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.; le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente e non per analogia. Per tali ragioni il ricorso è infondato. La Corte ha compensato le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso (D.P.R. 115/2002, art.13).

Norme richiamate

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 10

    "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta"

    La Corte interpreta la norma come riferita esclusivamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non estendibile per analogia ad altri riti (es. opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10, comma 1 (testo anteriore alla modifica del 2009)

    La disposizione, nella formulazione precedente alla modifica, riconduceva l'esenzione dal contributo unificato per le ipotesi tassativamente previste (tra cui l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione); la Corte conferma che tale esenzione non si applica all'opposizione all'esecuzione.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 615

    Il giudizio di opposizione all'esecuzione disciplinato dall'art.615 c.p.c. è un rito di matrice codicistica distinto dall'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non rientra nelle esenzioni previste dalla L. 689/1981.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, n.3 e n.5

    La Corte ha riqualificato il motivo di ricorso da omissione di esame di fatto (n.5) a violazione di legge (n.3) ritenendo ammissibile la riclassificazione purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 3 e 24

    La questione di legittimità costituzionale invocata dal ricorrente è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di argomentazione: il ricorrente non ha indicato adeguatamente i 'termini e motivi' della rilevanza e della non manifesta infondatezza né il criterio comparativo per l'art.3.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni citate.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali e contributive nelle procedure giudiziarie sono di stretta interpretazione e non ammettono estensione per analogia: applicare un'esenzione richiede che il caso rientri esplicitamente nel perimetro normativo.
  • L'esenzione dal contributo unificato prevista dalla L. 689/1981 si riferisce specificamente all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e non si estende automaticamente ad altri riti, come l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
  • Se si intende sollevare una questione di incostituzionalità è necessario motivare compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, indicando il criterio comparativo per la presunta violazione dell'art.3 Cost.; in sua assenza la questione è inammissibile.
  • In sede di cassazione la Corte può riqualificare il motivo di ricorso (es. da omesso esame di fatto a violazione di legge) purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile nella articolazione del motivo.
  • In caso di questioni giuridiche di novità la Corte può disporre la compensazione delle spese; tuttavia ciò non comporta accoglimento del ricorso se il diritto è interpretato in senso contrario.
  • Le note e risoluzioni amministrative (es. Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia) possono confortare l'interpretazione della Corte ma non sostituiscono la necessaria delimitazione normativa stabilita per le esenzioni.

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