Cassazione Penale, Sentenza n. 49723/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis sostenendo che il fatto non fosse riqualificabile ai sensi dell'art. 712 c.p. e, conseguentemente, omettendo di valutare concretamente le modalità della condotta, l'intensità dell'offesa e l'abitualità del comportamento nonostante la pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020 che ha esteso l'applicabilità della causa di non punibilità anche ai reati privi di minimo edittale detentivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., annullando la sentenza impugnata in quella parte e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio finalizzato a verificare la ricorrenza delle condizioni per la speciale causa di esclusione della punibilità. Restano ferme le statuizioni della Corte di appello relative all'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 474 c.p. e la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 648 comma secondo in mesi uno, giorni quindici di reclusione e euro 50 di multa.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte richiama che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, l'istituto della particolare tenuità del fatto può applicarsi anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva; tuttavia l'accertamento della sua applicabilità richiede valutazioni di merito sulle modalità della condotta e sull'offesa al bene giuridico.
art. 712 cod. pen.
Norma sulla riqualificazione del fatto in ipotesi di contravvenzione; la Corte territoriale aveva ritenuto non sussistente la riqualificazione ai sensi di questo articolo e perciò ha escluso in via diretta la causa di non punibilità senza esaminare il merito.
art. 474 cod. pen.
Delitto contestato nel capo relativo al quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
art. 648 comma secondo cod. pen.
Delitto di ricettazione relativo al capo B), per il quale la Corte di appello ha rideterminato la pena; la Cassazione non ha toccato tale valutazione sostanziale, salvo verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis.
Sentenza Corte costituzionale n. 156/2020
Corte costituzionale n. 156/2020
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte della normativa che non consentiva l'applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità ai reati senza minimo edittale detentivo, rendendo applicabile l'art. 131-bis anche a tali fattispecie.
Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020 (Stolarz)
Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020
Giurisprudenza di legittimità che sottolinea l'impossibilità di valutare in via sommaria in sede di legittimità i presupposti di applicabilità della causa di non punibilità e la necessità di rimessione al giudice di merito per accertamenti fattuali.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis c.p. può applicarsi anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale detentivo, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020.
- Se la valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis richiede accertamenti di fatto (modalità della condotta, gravità dell'offesa, abitualità), la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito e deve, se necessario, annullare con rinvio per consentire gli accertamenti probatori.
- La semplice esclusione della riqualificazione ex art. 712 c.p. non esime il giudice dall'esaminare, a fini di meritevolezza, le concrete modalità del fatto; non è lecito rifiutare a priori l'esame dell'art. 131-bis perché non si ritiene possibile la riqualificazione.
- In presenza di mutamenti di indirizzo costituzionale o giurisprudenziale sopravvenuti in corso di processo, la parte che vi si appella deve far emergere nel merito elementi fattuali utili a dimostrare la particolare tenuità; il giudice di merito ha il compito di valutare tali elementi e motivare la decisione.
- In caso di dubbio sulla ricorrenza dei presupposti di applicazione dell'art. 131-bis, il corretto rito è il rinvio per nuovo giudizio al fine di consentire una compiuta istruttoria e valutazione di merito.
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