Cassazione Civile, Ordinanza n. 15993/2025 del 15/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 con cui il comune aveva rettificato in aumento il valore venale di alcune aree edificabili di proprietà della società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo in sostanza che i valori fissati da delibera e regolamento comunale dovessero essere applicati e che il contribuente dovesse contestarli impugnando direttamente tali atti; aveva inoltre respinto le censure sulla motivazione dell'avviso, sulla perizia di parte e sugli incrementi di valore nel tempo. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato, sotto il profilo di nullità e violazione di legge, l'erronea affermazione secondo cui i valori deliberati dal comune sarebbero vincolanti e contestabili solo mediante impugnazione della delibera/regolamento, nonché l'erronea esclusione del vizio di motivazione dell'avviso per il solo fatto che la contribuente conosceva gli atti richiamati; con il secondo ha reiterato la violazione dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 e la carenza motivazionale dell'avviso; con il terzo ha censurato la ripartizione dell'onere probatorio e il mancato rilievo della perizia di parte; con il quarto ha contestato la motivazione sugli incrementi di valore utilizzati ai fini della base imponibile IMU.
La decisione
La Corte ha qualificato il primo motivo come denuncia di violazione di legge, pur se formulato anche in termini di nullità e vizio motivazionale, e lo ha accolto. Ha affermato che le delibere comunali che determinano per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura di presunzioni semplici o di supporto presuntivo analoghi a quelli degli studi di settore/redditometri, finalizzati a orientare e limitare l'accertamento del comune, ma superabili dal contribuente con prova contraria nel giudizio, senza necessità di impugnare preventivamente la delibera o il regolamento. Ha inoltre ritenuto errata la CTR nel considerare sanata o superata la censura di difetto di motivazione dell'avviso solo perché la contribuente conosceva gli atti richiamati, ricordando che la motivazione dell'atto impositivo serve anche a delimitare il thema decidendum e non è sanabile per raggiungimento dello scopo. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le ragioni di impugnazione dell'avviso e quelle relative al valore delle aree dedotte dalla contribuente, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997
"valori medi orientativi di mercato"; "determinazione periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili"
Le delibere comunali adottate ai sensi della norma hanno funzione di semplificazione e di orientamento dell'attività di controllo, ma non vincolano in modo assoluto il giudice né impediscono al contribuente di fornire prova contraria sulla minore redditività o sul diverso valore dell'area.
art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha riqualificato il primo motivo, osservando che l'erronea intestazione del motivo non impedisce la sussunzione nella corretta fattispecie di ricorso, se il vizio denunciato è chiaramente individuabile.
art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E
È richiamato come fondamento del potere generale del giudice di disapplicare gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione ritenuti illegittimi.
art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001
È richiamato quale intervento che ha espressamente riconosciuto un potere generale del giudice tributario di decidere incidenter tantum su questioni attribuite ad altra giurisdizione.
art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
È menzionato nel senso dell'attribuzione al giudice tributario del potere di conoscere incidenter tantum e di disapplicare gli atti presupposti dell'imposizione.
art. 156 c.p.c.
La Corte esclude che l'insufficiente motivazione dell'atto impositivo possa essere sanata per raggiungimento dello scopo, perché la motivazione ha funzione essenziale di garanzia difensiva.
Massime di principio
- Le delibere comunali che fissano valori medi delle aree edificabili ai fini IMU/ICI costituiscono parametri presuntivi di accertamento, non valori automaticamente vincolanti; il contribuente può contestarli in giudizio con prova contraria e il giudice può disapplicarli o procedere ad autonoma stima.
- Il contribuente non è tenuto a impugnare preventivamente la delibera o il regolamento comunale per poter contestare il valore accertato nell'avviso: la contestazione può essere svolta direttamente contro l'atto impositivo.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e delimitare il thema decidendum; la mera conoscenza degli atti richiamati non sana un eventuale difetto di motivazione.
- In sede di legittimità, l'erronea rubrica del motivo non ne comporta l'inammissibilità se il contenuto consente di individuare con chiarezza il vizio dedotto.
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