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Sentenza

Sentenza n. 6326/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, quanto al ricorso n. 3441 del 2019: - del diniego definitivo di permesso di costruire prot. 1388 del 10.1.2019, trasmesso con raccomandata del 16.1.2019 e successivamente pervenuto, con il quale il Comune di Rieti si è rideterminato sulla domanda del 30.7.2010 prot. 47577 del 2.8.2010 riferita alla realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in località “Foresta”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi incluso il preavviso di diniego del 16.11.2018, e per la condanna del Comune di Rieti a risarcire i ricorrenti del danno subito; quanto al ricorso n. 3448 del 2019: - del diniego definitivo di permesso di costruire prot. 1399 del 10.1.2019, con il quale il Comune di Rieti si è rideterminato sulla domanda del 30.7.2010, prot. 47592 del 2.8.2010, riferita alla realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in località “Foresta”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi incluso il preavviso di diniego del 16.11.2018, e per la condanna del Comune a risarcire il ricorrente del danno subito per fatto dell’amministrazione.

Giustizia amministrativa201903448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi definitivi di permesso di costruire del 10 gennaio 2019, adottati in riedizione del potere dopo l’annullamento dei precedenti dinieghi, relativi alla realizzazione di fabbricati di civile abitazione in località Foresta, nonché i connessi preavvisi di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano presentato nel 2010 domande di permesso di costruire, già respinte dal Comune con provvedimenti poi annullati dal TAR, che aveva imposto una nuova determinazione motivata. I nuovi dinieghi sono stati impugnati deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. b), del d.l. n. 9/1982, convertito nella l. n. 94/1982, nonché erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e insufficienza della motivazione. I ricorrenti sostenevano che le aree, pur formalmente classificate come zone C6 residuali di espansione, fossero in concreto aree di completamento, già sufficientemente edificate e urbanizzate; che le opere di urbanizzazione primaria fossero presenti nelle immediate vicinanze e idonee a sostenere il nuovo carico urbanistico; che fossero stati rispettati gli indici urbanistici; e che il Comune avesse assentito altre edificazioni nella medesima zona C6, nella zona C5b e in aree limitrofe. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, quantificata, per uno dei giudizi, in euro 72.500,00 per spese della pratica edilizia e in euro 1.195.264,00 per il valore del bene e la perdita dell’opportunità edificatoria, nonché in termini analoghi nell’altro giudizio. Il TAR ha disposto una verificazione sullo stato delle opere di urbanizzazione e sulla loro idoneità a sostenere gli interventi.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto il motivo principale ritenendo legittima la conclusione comunale secondo cui non sussistevano i presupposti per il rilascio del titolo edilizio. La verificazione ha accertato che la viabilità e alcune opere erano realizzate nella parte sud della lottizzazione, ma che nella parte nord mancavano o dovevano essere completati tratti di strada, fognatura, acquedotto e illuminazione; in particolare, erano necessari circa 170 metri di fognatura e circa 175 metri per acquedotto e illuminazione. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 6, comma 3, lett. b), del d.l. n. 9/1982 richieda, in assenza di programmi pluriennali di attuazione, la preesistenza di opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate a quelle comunali, quale presupposto per il rilascio del titolo, e non una mera obbligazione futura del privato. L’impegno assunto dai proprietari con scrittura privata a sostenere i costi e completare le opere non è stato quindi ritenuto sufficiente. È stata inoltre confermata la valutazione secondo cui l’area non costituiva un naturale completamento del tessuto edilizio esistente: le lottizzazioni erano consolidate soltanto in parte, mentre l’area risultava circondata anche da una zona collinare boschiva ed era inserita in una più estesa zona di espansione non edificata e priva del necessario strumento attuativo. Poiché i dinieghi erano sorretti da plurime rationes decidendi autonome, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure, osservando comunque che non era stata dimostrata l’identità delle situazioni poste a confronto ai fini della disparità di trattamento. La domanda risarcitoria è stata respinta perché presupponeva l’illegittimità dei dinieghi; il Comune aveva inoltre restituito le somme versate come prima rata. I ricorsi sono stati integralmente respinti, con compensazione delle spese di lite. Il compenso del verificatore, pari a euro 6.830,00 oltre accessori, è stato posto solidalmente a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR lo ha applicato riunendo i due giudizi.

  • art. 6, comma 3, lett. b), d.l. n. 9/1982, convertito nella l. n. 94/1982

    Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi: … b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali

    La dotazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate a quelle comunali costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio; non è sufficiente un impegno del privato a realizzare o completare successivamente le opere mancanti.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dai ricorrenti e alla circostanza della restituzione, da parte del Comune, delle somme versate a titolo di prima rata.

  • art. 11 D.M. 30 maggio 2002

    Applicato per la liquidazione del compenso del verificatore, determinato in euro 6.830,00 oltre accessori.

Massime di principio

  • In assenza di programmi pluriennali di attuazione, il rilascio del titolo edilizio per interventi su aree di completamento presuppone l’effettiva esistenza di opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate a quelle comunali; la mera vicinanza delle infrastrutture o la possibilità tecnica di allaccio non è sufficiente quando restino da realizzare tratti rilevanti di fognatura, acquedotto, viabilità o illuminazione.
  • L’impegno del privato, anche se formalizzato in una scrittura d’obbligo o in un accordo tra proprietari, a realizzare o finanziare le opere di urbanizzazione mancanti non può sostituire il requisito della preesistente dotazione infrastrutturale richiesto per il rilascio del titolo edilizio.
  • La qualificazione sostanziale di un’area come zona di completamento richiede non soltanto la possibilità di collegamento alle opere di urbanizzazione, ma anche che l’intervento si inserisca armonicamente in un ambito territoriale già prevalentemente edificato, costituendone il naturale completamento; non ricorre tale condizione se l’area è inserita in una più ampia zona di espansione non edificata e priva dello strumento attuativo necessario.
  • Quando un diniego amministrativo è sorretto da più autonome rationes decidendi, il giudice può limitarsi a verificare la legittimità di una di esse, poiché l’eventuale accoglimento delle censure riferite alle altre non determinerebbe comunque l’annullamento dell’atto.
  • La domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità del diniego di titolo edilizio deve essere respinta quando il diniego risulti legittimo; la restituzione delle somme eventualmente versate per la pratica edilizia esclude comunque la permanenza della relativa voce di pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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