Sentenza n. 5371/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di sospensione della qualifica dell’operatore e, specificamente, di sospensione dell’Idoneità in Albo Qualificazione di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. nel comparto merceologico-OMISSIS- “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” per un periodo di mesi 6, notificato all’odierna ricorrente in data -OMISSIS-; - per quanto occorrere possa, la Normativa Generale del Sistema di Qualificazione di Terna s.p.a. e Requisiti legali Terna; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per sei mesi dell'idoneità dell'impresa dal sistema di qualificazione Terna, adottato per omessa comunicazione di un procedimento penale riguardante un soggetto ritenuto amministratore di fatto della società
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo l'inesistenza di un obbligo dichiarativo. In particolare, ha contestato ogni collegamento soggettivo con il soggetto imputato per turbativa d'asta, qualificato da Terna come amministratore di fatto della società, affermando che l'attuale legale rappresentante non aveva con lui legami familiari o professionali rilevanti. L'impresa ha inoltre valorizzato la produzione dello stato di famiglia e sostenuto che Terna, quale persona offesa dai reati oggetto del procedimento, fosse comunque già a conoscenza dei fatti. In corso di giudizio ha tuttavia ammesso l'esistenza di un rapporto di parentela tra l'imputato e l'amministratore delegato, pur precisando che non appartenevano allo stesso nucleo familiare. Terna ha sostenuto la legittimità della sospensione, fondata sull'obbligo assunto dall'operatore di comunicare ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di integrità e affidabilità professionale, nonché sulle risultanze della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti di indagine acquisiti dal fascicolo penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della sospensione. Il sistema di qualificazione di Terna, applicabile a un ente aggiudicatore dei settori speciali, impone all'operatore qualificato di comunicare, per tutta la durata della qualificazione, ogni evento potenzialmente rilevante ai fini degli artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La sospensione costituisce una misura temporanea di natura cautelare, prevista dalla normativa Terna anche per l'inadempimento degli obblighi informativi e per fatti incidenti sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria, sebbene non sommaria, perché fondata sulla richiesta di rinvio a giudizio, idonea a evidenziare un quadro indiziario qualificato, e ulteriormente corroborata dagli atti di indagine acquisiti da Terna, dai quali emergeva il coinvolgimento dell'impresa negli accordi fraudolenti diretti a pilotare gli affidamenti. Ha attribuito rilievo anche al rapporto di parentela tra l'imputato e l'amministratore delegato, nonché alla iniziale negazione e successiva ammissione della parentela, ritenuta sintomatica di reticenza. La gravità delle contestazioni, relative a plurime ipotesi di turbativa d'asta in gare bandite dalla stessa Terna, rendeva necessario informare senza dilazione la struttura Qualificazione Fornitori, affinché potesse valutare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore. L'obbligo informativo permane anche se l'ente aggiudicatore abbia acquisito aliunde conoscenza dei fatti, perché spetta alla stazione appaltante valutare la loro rilevanza ai fini del rapporto fiduciario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10 Normativa Generale del Sistema di Qualificazione Terna
Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di Terna in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti
L'obbligo informativo dell'operatore qualificato opera per tutta la durata della qualificazione e riguarda ogni evento potenzialmente rilevante per i requisiti di integrità e affidabilità.
art. 16 Normativa Generale del Sistema di Qualificazione Terna
inadempimento degli obblighi informativi
Consente a Terna di adottare, tra gli altri provvedimenti, la sospensione della qualifica quando l'operatore ometta le comunicazioni dovute; la sospensione ha natura temporanea e cautelare.
art. 94 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla Normativa Terna tra le disposizioni rilevanti per i requisiti di ordine generale che l'operatore deve attestare e monitorare.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
È richiamato quale disposizione rilevante per la valutazione dell'integrità e dell'affidabilità dell'operatore qualificato.
art. 96, comma 1, d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla Normativa Terna tra le disposizioni rispetto alle quali devono essere comunicati gli eventi sopravvenuti potenzialmente rilevanti.
art. 98, commi 2, 3, lett. g), 5 e 6, lett. g), d.lgs. 36/2023
La turbativa d'asta contestata ai sensi dell'art. 353 c.p. rileva, secondo il giudice, anche ai fini della configurazione del grave illecito professionale.
art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023
È incluso dalla Normativa Terna tra i riferimenti normativi rispetto ai quali l'operatore deve comunicare eventi sopravvenuti potenzialmente rilevanti.
art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
È richiamato nel provvedimento impugnato in relazione alla precedente disciplina del grave illecito professionale.
artt. 81, 110 e 353 c.p.
Sono le disposizioni penali contestate nel procedimento relativo al concorso nella turbativa del regolare svolgimento di gare.
Massime di principio
- In un sistema di qualificazione istituito da un ente aggiudicatore, l'operatore qualificato è tenuto, per tutta la durata della qualificazione, a comunicare ogni evento sopravvenuto potenzialmente rilevante ai fini dei requisiti di integrità e affidabilità professionale, anche quando l'evento non determini automaticamente una causa di esclusione.
- La sospensione temporanea dell'idoneità dal sistema di qualificazione può essere legittimamente adottata come misura cautelare in presenza di un grave inadempimento degli obblighi informativi e di fatti potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario, senza necessità che sia già intervenuta una condanna penale definitiva.
- In relazione a una misura cautelare di sospensione, la richiesta di rinvio a giudizio può costituire una base istruttoria adeguata, purché la valutazione dell'amministrazione sia ragionevole e, ove necessario, integrata dall'esame degli atti di indagine disponibili.
- L'obbligo informativo dell'operatore qualificato permane anche quando l'ente aggiudicatore abbia acquisito aliunde conoscenza dei fatti, poiché spetta alla stazione appaltante apprezzarne autonomamente la rilevanza ai fini dell'integrità professionale e della prosecuzione del rapporto fiduciario.
- La contestazione di plurime turbative d'asta relative a gare bandite dallo stesso ente aggiudicatore costituisce circostanza di gravità tale da imporre una comunicazione senza dilazione e può giustificare la sospensione prevista dalla normativa del sistema di qualificazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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