Ordinanza n. 728/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 904/2024 del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 10058/2023 R.G., pubblicata il 8.4.2024 e notificata il 10.04.2024, non impugnata e costituente giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 904/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 904/2024, pubblicata l’8 aprile 2024, notificata il 10 aprile 2024, non impugnata e quindi passata in giudicato. L’Amministrazione ha depositato una nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, datata 19 gennaio 2026, nella quale si afferma che le somme dovute in forza della sentenza sarebbero state corrisposte alla ricorrente il 17 dicembre 2025. Tale circostanza, tuttavia, non risulta documentata in atti. La ricorrente, nelle note di passaggio in decisione depositate il 20 aprile 2026, non ha formulato osservazioni o rilievi sulla dichiarata esecuzione. Il Tribunale ha ritenuto necessario verificare sia l’effettiva ottemperanza al giudicato sia la permanenza dell’interesse ad agire.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero resistente di depositare una relazione documentata sull’eventuale avvenuta esecuzione della statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Taranto. L’Amministrazione dovrà provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla ricorrente, alla quale è stato posto l’onere di procedere alla notificazione. Il giudizio è stato rinviato alla seconda udienza camerale del mese di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo nel corso del giudizio.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato ma tale adempimento non è adeguatamente documentato, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata sull’effettiva esecuzione prima di decidere la causa.
- La verifica dell’effettiva esecuzione del giudicato è rilevante anche ai fini dell’accertamento della permanente sussistenza dell’interesse ad agire nel giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un incombente istruttorio posto a carico dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per il deposito della relazione e rinviare la trattazione a una successiva udienza camerale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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