Ordinanza n. 205/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dl provvedimento della Prefettura di Foggia – Sportello Unico per l’immigrazione di foggia, codice pratica -OMISSIS-, non notificato al ricorrente, il quale ne ha avuto conoscenza solamente mediante l’accesso agli atti avvenuto in data 17.03.2026; nonché ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest’ultimo richiamato (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca, comunicata al datore di lavoro, del nulla osta all'assunzione rilasciato in favore del potenziale datore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'assunzione, conosciuta mediante accesso agli atti, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato sulla base di plurimi indici ritenuti sintomatici dell'inaffidabilità del datore di lavoro e della possibile fittizietà del rapporto lavorativo: l'incremento significativo delle unità di personale dipendente, da 7 a 31, nonostante la riduzione dei terreni condotti; il supporto di tale incremento mediante una relazione tecnica priva di firma; l'inquadramento dei lavoratori in un'area e in un livello non coerenti con le mansioni svolte. Il ricorrente ha dedotto la propria estraneità e non imputabilità rispetto a tali circostanze, dipendenti esclusivamente dal datore di lavoro, richiamando giurisprudenza relativa alla richiesta di permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo il ricorso manifestamente infondato allo stato della cognizione cautelare. Ha affermato che la serietà e l'effettività del rapporto di lavoro costituiscono un presupposto imprescindibile per l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e che è irrilevante, ai fini della revoca del nulla osta, che le ragioni ostative siano riconducibili a un soggetto diverso dal lavoratore. La giurisprudenza invocata è stata ritenuta non pertinente, poiché riferita alla diversa ipotesi della richiesta di permesso di soggiorno in attesa di occupazione, che il ricorrente non aveva neppure presentato. Non è stata svolta una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese sono state riservate al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa; l'istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La serietà e l'effettività del rapporto di lavoro costituiscono un presupposto imprescindibile per l'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale.
- Nel procedimento relativo al nulla osta all'assunzione, la rilevanza delle circostanze che evidenziano la possibile fittizietà del rapporto lavorativo non viene meno per il fatto che tali circostanze siano imputabili esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore straniero.
- La giurisprudenza relativa al permesso di soggiorno in attesa di occupazione non è pertinente quando il lavoratore non abbia formulato una richiesta di tale titolo e la controversia riguardi invece la revoca del nulla osta all'assunzione.
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