Sentenza del 24/11/2016 n. 24017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la mancata fatturazione e il conseguente mancato assoggettamento a IVA delle somme versate dai clienti al momento della proposta di acquisto o prima della conclusione della compravendita. La società sosteneva che tali somme fossero caparre o depositi cauzionali, mentre l’Ufficio le qualificava come acconti sul prezzo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla domanda relativa ai casi in cui la vendita e la fatturazione dell’intero corrispettivo fossero avvenute nello stesso mese del versamento dell’anticipo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il sesto motivo, ha rigettato il quarto, ha dichiarato assorbito il quinto e ha accolto il secondo motivo. In particolare, ha rilevato che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la questione relativa alla non sanzionabilità degli anticipi quando la vendita e la fatturazione dell’intero corrispettivo fossero avvenute nello stesso mese del pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre stabilito che un acconto versato prima della conclusione del contratto di compravendita costituisce operazione imponibile ai fini IVA, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4
L’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Il versamento di un acconto sul prezzo è soggetto a IVA anche se effettuato prima della conclusione del contratto di compravendita, persino quando deriva da una proposta non ancora accettata.
Art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non può essere utilizzata per contestare la semplice valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte. L’omessa valutazione di una specifica domanda determina nullità della sentenza e giustifica la cassazione con rinvio.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito, salvo specifici vizi riconducibili ai motivi tassativamente previsti.
Massime di principio
- Ai fini IVA conta la sostanza economica del pagamento, non soltanto la denominazione contrattuale utilizzata dalle parti: una somma indicata come caparra può essere considerata anche acconto sul prezzo.
- In assenza di prova contraria adeguata, le somme versate dal cliente prima della vendita possono essere presumibilmente qualificate come acconti imponibili.
- Un acconto è soggetto a IVA al momento del pagamento, anche se il contratto definitivo non è ancora stato concluso.
- La restituzione della somma in caso di mancata conclusione della vendita può costituire un elemento utile, ma non necessariamente decisivo, per qualificare il versamento come caparra o deposito.
- Il giudice tributario deve esaminare ogni domanda specificamente proposta, inclusa quella relativa all’eventuale assenza di sanzioni quando l’IVA sia stata comunque fatturata e versata tempestivamente sul corrispettivo integrale.
- In Cassazione non è normalmente possibile contestare la ricostruzione dei fatti o chiedere una nuova valutazione della documentazione; occorre dimostrare un’omissione decisiva, un errore di diritto o una violazione delle regole processuali.
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