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Sentenza

Sentenza n. 1063/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento, previa misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del Responsabile PO del Settore 3 del Comune di Lipari R.G. n. 2069 del 12.11.2025 (R.I. n. 298) pubblicata in data 19.11.2025 all’Albo Pretorio del Comune di Lipari sino al 04.12.2025, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva alla società CA.TI.FRA. S.r.l. l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina” sull’Isola di Panarea (CUP: H62E22000500006 - CIG: B856756495); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali di gara (n. 1 del 08/10/2025, n. 2 del 09/10/2025, n. 3 e n. 4 del 22/10/2025), la proposta di aggiudicazione del 22/10/2025, la determina a contrarre n. 64 del giorno 11/04/2025 e la sua rettifica n. 91 del 20/05/2025, nonché il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e la relativa relazione tecnica generale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2026: - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, in aggiunta, - dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 20250039596/N.060.100 del 13/05/2025, rilasciata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, avente ad oggetto “PROGRAMMA ISOLE VERDI: Intervento III: Efficientamento Idrico - Tipologia III.A: Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili. ISOLA DI PANAREA”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto quale l’approvazione del progetto definitivo nonché la valutazione di incidenza ambientale.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un impianto di dissalazione sull’isola di Panarea, nonché atti presupposti e, con motivi aggiunti, autorizzazione paesaggistica e ulteriori atti ambientali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile situato in prossimità dell’area interessata dall’intervento, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura di gara, deducendo: erronea applicazione del d.lgs. n. 36/2023 anziché della disciplina speciale PNRR prevista dal d.l. n. 77/2021; omessa convocazione della conferenza di servizi sul PFTE, con conseguente mancata approvazione del progetto, carenza della dichiarazione di pubblica utilità e compressione delle garanzie partecipative; indisponibilità giuridica dell’area da parte del Comune e necessità di espropriazione; violazione della disciplina sulla valutazione di incidenza e difetto di istruttoria ambientale; violazione delle distanze legali, del diritto di proprietà, difetto di istruttoria e motivazione e assenza di una relazione previsionale di impatto acustico. Con i motivi aggiunti ha contestato inoltre l’assenza di un parere positivo sulla VINCA, la motivazione apparente dell’autorizzazione paesaggistica e la violazione delle garanzie partecipative nel relativo procedimento. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di legittimazione e interesse, la tardività e l’assenza di prova di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla vicinitas. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la posizione processuale del ricorrente, soggetto estraneo alla gara e non operatore economico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il ricorrente, non avendo partecipato alla gara e non potendo conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto, non avrebbe potuto ottenere dall’annullamento dell’aggiudicazione una specifica utilità diretta e concreta. La sua posizione, fondata esclusivamente sulla vicinitas rispetto all’opera, non gli consentiva di impugnare gli atti della gara al fine di impedirne la realizzazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrato un pregiudizio concreto, personale e attuale. La relazione del RUP, corredata da planimetrie, indicava il rispetto della distanza minima di dieci metri dall’immobile del ricorrente; tale circostanza non è stata specificamente contestata né contraddetta da misurazioni alternative, sicché è stata ritenuta provata anche in base al principio di non contestazione e all’onere probatorio gravante sul ricorrente. La costruzione in aderenza al confine è stata ritenuta compatibile con l’art. 873 c.c., in assenza di una costruzione sul fondo finitimo entro i tre metri. Gli ulteriori pregiudizi ambientali, paesaggistici, acustici e patrimoniali sono stati considerati meramente ipotetici e generici, non essendo stata dimostrata la loro incidenza individualizzata sulla proprietà. Le eventuali carenze del livello progettuale preliminare avrebbero inoltre potuto essere affrontate nella progettazione esecutiva mediante misure di mitigazione. Il TAR ha respinto implicitamente l’eccezione ministeriale di difetto di legittimazione passiva, ritenendo il Ministero parte necessaria in quanto titolare dell’intervento PNRR. Le ulteriori questioni, tra cui rito applicabile e tardività, sono state assorbite. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato, da quantificare nella misura prevista per il rito appalti, è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68

    Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato ritenuto parte necessaria del giudizio in quanto titolare dell’intervento finanziato dal PNRR.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    L’onere della prova grava sul ricorrente; nel caso concreto la distanza dell’opera dall’immobile era nella sua disponibilità probatoria.

  • art. 873 c.c.

    La costruzione in aderenza al confine è compatibile con la norma quando sul fondo finitimo non esista una costruzione posta entro tre metri.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile inammissibilità per mancata partecipazione del ricorrente alla gara.

  • artt. 14 e ss. l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla conferenza di servizi, ma non esaminati nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina PNRR dell’appalto integrato e alla conferenza di servizi, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 5 d.P.R. n. 357/1997

    Richiamato dal ricorrente in materia di valutazione di incidenza ambientale, senza esame di merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti per contestare la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, senza esame di merito.

  • artt. 7 e ss. l. n. 241/1990

    Richiamati nei motivi aggiunti per la dedotta violazione delle garanzie partecipative, senza esame di merito.

Massime di principio

  • Il soggetto estraneo a una procedura di gara, che non sia un operatore economico e non possa conseguire l’aggiudicazione né subentrare nel contratto, non ha interesse a impugnare l’aggiudicazione o gli atti di gara al solo fine di impedire la realizzazione dell’intervento, poiché l’annullamento non gli procurerebbe un’utilità diretta, concreta e attuale.
  • La vicinitas rispetto all’opera pubblica può contribuire a individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare e provare uno specifico pregiudizio personale, concreto e attuale derivante dall’atto impugnato.
  • Il pregiudizio da vicinitas deve essere riferito in modo individualizzato alla sfera giuridica del ricorrente; allegazioni generiche su impatto ambientale, paesaggistico, acustico o deprezzamento immobiliare, non accompagnate da elementi fattuali o tecnici concreti, non sono sufficienti a dimostrare l’interesse a ricorrere.
  • Nel giudizio amministrativo, quando la distanza tra un’opera e l’immobile del ricorrente è oggetto di contestazione, una relazione tecnica dell’amministrazione corredata da planimetrie può provare il dato fattuale se il ricorrente non la contesta specificamente e non offre una misurazione alternativa, in applicazione dell’onere della prova e del principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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