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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17267/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda origina da un precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture relative a rapporti commerciali intercorsi tra le parti. I debitori hanno proposto opposizione al precetto, deducendo tra l'altro la nullità, inefficacia o illegittimità dell'atto per mancata indicazione dell'importo dovuto a titolo di interessi. Il tribunale ha qualificato la censura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'ha rigettata, ritenendo sufficiente la formula del precetto "oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto al saldo" perché il credito era comunque determinabile; ha inoltre affermato che, in difetto di specificazione della specie di interessi nel titolo, dovevano intendersi liquidati gli interessi ex art. 1284 c.c., non potendo il giudice dell'opposizione integrare o correggere il titolo esecutivo. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno denunciato violazione dell'art. 480, comma 1, c.p.c. e del principio delle Sezioni Unite nn. 11066 e 11067 del 2012, sostenendo: da un lato, che il precetto fosse invalido perché non indicava in modo certo l'importo degli interessi; dall'altro, che la creditrice avrebbe tentato in giudizio di ottenere interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, in assenza dei presupposti accertati nel titolo, con indebita integrazione extratestuale del titolo stesso.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso avverso una decisione resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, poiché il tribunale aveva qualificato la contestazione come inerente alla regolarità formale del precetto. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i profili del motivo di ricorso: il primo perché non si confrontava con la ratio decidendi del tribunale, limitandosi a reiterare la dedotta necessità di una preventiva quantificazione degli interessi senza censurare l'affermazione di determinabilità della somma; il secondo perché risultava logicamente non coerente e comunque diretto contro un comportamento processuale della creditrice, non contro la sentenza impugnata, la quale aveva invece applicato il principio che impedisce l'integrazione del titolo in sede esecutiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 480, comma 1, c.p.c.

    Il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere e l'indicazione della somma dovuta; tuttavia non occorre la specificazione del procedimento di calcolo, purché l'importo sia determinabile sulla base del titolo.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione che contesti la regolarità formale del precetto, senza mettere in discussione il diritto di procedere ad esecuzione forzata per ragioni di merito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 1284 c.c.

    In mancanza di specificazione della specie di interessi nel titolo, la liquidazione va ricondotta agli interessi legali di cui alla norma generale, non potendosi integrare il titolo in sede esecutiva.

  • decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato solo come disciplina invocata dai ricorrenti per sostenere l'applicazione di un tasso di mora maggiore, ma la Corte non valorizza tale disciplina ai fini della decisione, perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione al precetto che si limiti a contestare la mancata specificazione dell'importo intimato, senza negare il diritto di procedere in executivis, attiene alla regolarità formale dell'atto ed è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi.
  • Ai fini della validità del precetto ex art. 480 c.p.c. non è necessaria l'indicazione del percorso logico-matematico di calcolo, ma è sufficiente che la somma richiesta sia determinabile sulla base del titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il giudice non può integrare o correggere il titolo esecutivo; in presenza di una generica previsione di interessi, la liquidazione va ricondotta alla disciplina generale, salvo che la specifica ipotesi speciale risulti già accertata nel titolo.
  • In cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare le ragioni dell'opposizione o che si diriga contro comportamenti processuali della controparte anziché contro la statuizione giudiziale.
  • La richiesta di applicazione di un tasso di interessi diverso da quello desumibile dal titolo non può essere fatta valere in sede esecutiva come integrazione extratestuale del titolo stesso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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