Cassazione Civile, Ordinanza n. 07773/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita di pannelli fotovoltaici concluso nel 2013, rispetto al quale una società acquirente aveva agito davanti al Tribunale chiedendo la risoluzione per inadempimento e la condanna solidale dei convenuti alla restituzione del prezzo pagato, pari a 165.000 euro. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione e condannato una delle società convenute alla restituzione della somma, regolando poi le spese di lite in favore di due dei convenuti costituiti (una società e una persona fisica) con riferimento a un compenso complessivo, aumentato del 20% per ciascuno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione anche sul capo delle spese. In cassazione la società soccombente ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, sostenendo che la Corte d'appello avesse duplicato il compenso per i due difensori/assistiti, liquidando due volte il medesimo importo con aumento del 20% in favore di ciascuna parte, invece di riconoscere un compenso unico con eventuale incremento nei limiti di legge per la difesa di più soggetti aventi identica posizione processuale e assistiti dallo stesso avvocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando un avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale, spetta un compenso unico secondo i criteri degli artt. 4 e 8 del D.M. 55/2014, con la sola possibilità di aumento percentuale per le ulteriori parti difese, ma non la duplicazione integrale del compenso per ciascuna parte. Poiché la decisione di merito aveva invece liquidato il compenso complessivo e lo aveva aumentato del 20% in favore di ciascun convenuto costituito, la Cassazione ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella liquidazione delle spese.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte decide la questione in base ai criteri di liquidazione del compenso professionale e alla corretta applicazione del decreto ministeriale sulle spese.
art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
aumento del venti per cento per la seconda parte difesa
In caso di assistenza di più soggetti con identica posizione processuale, il giudice deve riconoscere un compenso unico, potendo aumentarlo nei limiti percentuali previsti per le ulteriori parti assistite, senza duplicazione integrale del compenso.
artt. 4 e 8 D.M. 55/2014
Gli artt. 4 e 8 disciplinano il criterio di liquidazione del compenso quando il difensore assiste più parti con identica posizione processuale, imponendo la determinazione di un compenso unico con eventuale aumento.
Massime di principio
- Quando il medesimo difensore assiste più soggetti aventi identica posizione processuale, il giudice deve liquidare un compenso unico, non più compensi autonomi e integrali per ciascuna parte.
- L'aumento percentuale previsto dal D.M. 55/2014 per la difesa di più parti opera come incremento del compenso unico nei limiti stabiliti dalla norma, e non come duplicazione del compenso per ciascun assistito.
- In tema di spese di lite, la decisione deve dare conto del criterio seguito sia quando riconosce l'aumento per pluralità di parti assistite, sia quando lo nega, perché la violazione del criterio legale di liquidazione integra vizio denunciabile per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →