Cassazione Penale, Sentenza n. 19376/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la parziale riforma della sentenza di primo grado (confermata nella sostanza dalla Corte d'appello, che aveva però ridotto le pene accessorie) con sei censure principali: 1) violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 e diritti al contraddittorio per la trattazione cartolare nonostante una richiesta di discussione orale (si deduce tardività della richiesta e che il rinvio avrebbe sanato la tardività); 2) violazioni processuali relative a notifica degli atti (avviso udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio e citazione in appello) e all'estratto contumaciale, sostenendo che non sarebbero pervenuti al domicilio dichiarato; 3) irregolarità nella notificazione della citazione in appello (vane ricerche e mancato utilizzo di numeri di telefono forniti dalla madre); 4) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n.1 L.F., perché la responsabilità per le distrazioni sarebbe stata attribuita senza adeguata prova che il ricorrente fosse amministratore di fatto nel periodo rilevante; 5) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n.2 L.F. per la bancarotta fraudolenta documentale, per mancata verifica del dolo specifico; 6) richieste di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale per carenza di motivazione sul soggetto e sul dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In diritto la Corte ha ritenuto: (i) infondata la censura sulla trattazione orale perché la richiesta della difesa era tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23-bis d.l. n.137/2020; eventuali rinvii non sanano una richiesta già tardiva, salvo nuova tempestiva richiesta rispetto alla nuova udienza; (ii) legittime le notificazioni eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. quando la dichiarazione di domicilio era insufficiente o la notifica presso il domicilio non era eseguibile; le nullità eventuali relative all'estratto contumaciale sono nullità a regime intermedio e dovevano essere eccepite in sede di appello, non in Cassazione; (iii) infondate le doglianze sulla carenza di prova circa il ruolo e il dolo: la motivazione di merito è ritenuta sufficiente a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente (acquisti effettuati nel periodo in cui era amministratore, elementi che qualificano il "dominus", sottrazione delle scritture contabili finalizzata a occultare le distrazioni). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n.137 del 2020 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Disciplina della trattazione cartolare in appello in regime emergenziale; la richiesta di trattazione orale deve essere presentata entro il termine perentorio previsto (quindici giorni antecedenti l'udienza fissata) e la tardività impedisce la partecipazione orale salvo nuova tempestiva istanza rispetto alla nuova udienza.
art. 161 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)
Consente la notifica degli atti al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato non è practicabile per insufficienza dell'indicazione o per impossibilità di reperire l'imputato; la notificazione al difensore è valida e idonea ad assicurare conoscenza dell'atto.
art. 548 c.p.p. (comma 3)
Norma processuale richiamata nella censura relativa alle comunicazioni/notifiche antecedenti al giudizio; la Corte ha ritenuto le notifiche eseguite correttamente o comunque eccepibili in appello e non in Cassazione se non tempestivamente dedotte.
artt. 216 e 217 L.F. (art. 216, comma 1, n.1 e n.2; art. 217)
Norme sul delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e per sottrazione di scritture (n.2) con dolo specifico, ricostruendo il disegno criminoso e l'occultamento delle scritture a impedire l'accertamento delle distrazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata con condenna a Euro 1.000,00.
art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
Regole sulla tempestiva eccezione delle nullità: nullità a regime intermedio devono essere dedotte nei termini processuali previsti e, se non eccepite tempestivamente in sede di appello, non sono deducibili in Cassazione.
Massime di principio
- Sotto la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020) la richiesta di trattazione orale in appello è soggetta a termine perentorio (15 giorni liberi prima dell'udienza fissata): una richiesta tardiva non trasforma automaticamente il giudizio in orale e non è sanata dal mero rinvio dell'udienza, salvo nuova tempestiva istanza rispetto alla nuova data.
- La notifica degli atti presso il difensore è legittima quando la notifica al domicilio dichiarato è impraticabile o l'indicazione di domicilio è insufficiente; tali notifiche assicurano la conoscenza dell'atto e rendono tardive le eventuali eccezioni sollevate solo in Cassazione se non tempestivamente dedotte in sede di impugnazione o in appello.
- Le nullità a regime intermedio (es. difetti di notificazione intervenuti in fase preliminare) devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio in cui sono rilevabili (appello); non essere state dedotte in quella sede rende manifestamente inammissibile la loro successiva deduzione in Cassazione.
- Nell'accertamento di reati complessi come la bancarotta fraudolenta, la Corte di merito può fondare la responsabilità su un complesso di elementi indiziari e circostanze (acquisti nel periodo di amministrazione, comportamento da "dominus", sottrazione delle scritture) che, se razionalmente collegati, sono idonei a comprovare il ruolo e il dolo specifico richiesto dalla norma penale.
- In sede di impugnazione in Cassazione la censura deve evidenziare concretamente errori di diritto o vizi di motivazione non superabili con mere contestazioni formali: questioni relative alla valutazione del fatto e della prova hanno limitata percorribilità se la motivazione di merito appare congrua e logicamente coerente.
- La proposizione di ricorso infondato o con colpa processuale può comportare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sanzioni economiche (spese e pagamento a cassa ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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